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L’asserita efficacia dei braccialetti e profumatori Zanzarella comunicata nello spot non è supportata da idonea documentazione.

Ingiunzione n. 34/23 del 30/8/23
Nei confronti di Coswell Spa
Mezzi TV
Prodotto braccialetti e profumatori Zanzarella
Messaggio barriera sana e sicura per 12 ore”; “attivo fino a 60 gg”
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole –  

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il  telecomunicato relativo ai ‘braccialetti profumati Zanzarella’ e ai ‘profumatori naturali Zanzarella’, rilevato su SkyTG24 in data 13 luglio 2023 ritiene lo stesso manifestamente contrario all’art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché la documentazione fornita dall’inserzionista, in due riprese, a seguito della richiesta del Comitato di Controllo, formulata in data 18 luglio 2023, volta a verificare l’asserita efficacia dei prodotti pubblicizzati, non è stata ritenuta idonea a supportare le perentorie promesse pubblicitarie.

Il messaggio è volto a promuovere dei braccialetti profumati in silicone e dei profumatori di ambiente in perle, entrambi ideati con fragranze (una miscela che contiene olii essenziali) che sarebbero sgradevoli alle zanzare. Nello specifico lo spot attribuisce ai braccialetti “Zanzarella” una funzione di “barriera sana e sicura per 12 ore”, mostrando un gruppo di bambini che corrono all’aria aperta e sono protetti con un effetto scudo dall’aggressione delle zanzare, e uno stesso effetto per il profumatore di ambiente “attivo fino a 60 gg”, per cui “la zanzara sta lontana”.

La documentazione inviata dall’inserzionista tuttavia non consente di affermare in termini così assoluti e circostanziati gli effetti vantati, non fornendo idoneo riscontro alle affermazioni veicolate nel messaggio.

In primis si segnala l’improprietà del riferimento ad una barriera “sana e sicura” posto che si sottolinea un requisito previsto per legge, affinché il prodotto non sia tale da causare danni alla salute se applicato nelle normali, o nelle ragionevolmente prevedibili, condizioni d’uso. Anche la qualificazione del profumatore ambientale come “naturale” non è esente da critiche, in quanto suscettibile di indurre in errore il pubblico dei consumatori, non si tratta infatti di un prodotto “naturale”, ma di perle polimeriche (di natura sintetica) che contengono sostanze di natura lipidica come olii essenziali naturali, la differenza è consistente in quanto solo gli oli essenziali che vengono rilasciati dalle perle sono naturali e non tutto il prodotto.

Riguardo alla documentazione inviata a sostegno dei vanti pubblicitari, innanzitutto si mostrano nel messaggio dei bambini, mentre i test hanno riguardato solo adulti. Sono stati prodotti nello specifico uno studio di autovalutazione inerente alla persistenza per 12 ore della profumazione del braccialetto e un test su un solo volontario per dimostrare l’efficacia della protezione contro le zanzare. Questo test non è significativo vista la presenza di un solo soggetto, e comunque mostra dati percentuali che non giustificano l’enfasi e l’efficacia “fino a 12 ore” vantata nel messaggio.

Anche nel caso dei profumatori di ambiente il test è stato effettuato unicamente su un volontario e l’efficacia media è risultata del 56,32% (dopo 7 giorni dall’apertura del profumatore). L’efficacia si abbassa sotto il 50% dopo 30 e 60 giorni. Si tratta evidentemente di dati che non possono essere messi a fondamento di un messaggio che rivendica con assolutezza un’azione specifica di protezione contro le zanzare per un tempo rilevante.

Tutto ciò considerato, non si può che ribadire la costante giurisprudenza autodisciplinare, per la quale il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità dei messaggi in ordine alle affermazioni in essi contenute e determina necessariamente una presunzione di falsità delle stesse.

 

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