Ingiunzione | n. 38/24 del 3/12/24 |
Nei confronti di | Siami Spa |
Mezzi | TV |
Prodotto | Acqua Lieve |
Messaggio | “ideale per tutta la famiglia”; “adatta a tutti: grandi, piccini, sportivi”; “con ottimo equilibrio di sali minerali”; leggera perché povera di sodio” |
Articoli violati | 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – |
Il Presidente del Comitato di Controllo vista la telepromozione relativa a ‘Acqua Lieve’, trasmessa sulle reti Mediaset nel mese di novembre 2024 ritiene la stessa manifestamente contraria all’art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Diverse affermazioni relative all’acqua minerale pubblicizzata risultano esorbitanti e decettive, poiché quanto dedotto dall’inserzionista in seguito alla richiesta del Comitato di Controllo, formulata ai sensi degli artt. 6 e 32 CA, e intesa a verificare le vantate caratteristiche di ‘Acqua Lieve’, non è stato ritenuto idoneo a supportare le promesse pubblicitarie. L’inserzionista si è limitato a richiamare la normativa sulle acque minerali naturali senza entrare nel merito delle specifiche richieste formulate.
Il fatto che un’acqua possa definirsi ‘oligominerale’ in quanto conforme ai requisiti previsti per legge (residuo fisso che non sia superiore a 500 mg/l) non giustifica di per sé i perentori vanti: “ideale per tutta la famiglia”; “adatta a tutti: grandi, piccini, sportivi”; “con ottimo equilibrio di sali minerali”. Ad esempio, le linee guida per una sana alimentazione elaborate dal CREA riportano espressamente che nei bambini sarebbe bene non utilizzare esclusivamente acque oligominerali, ma alternarle con quelle più ricche di minerali. Gli stessi sportivi se svolgono attività fisica intensa necessitano di acque mineralizzate e non oligominerali.
Sprovvisto di alcun riscontro è il claim “leggera perché povera di sodio”, ove l’aggettivo «leggero» è privo di un significato dimostrabile e risulta, pertanto, ambiguo ed equivoco. Secondo costante giurisprudenza autodisciplinare, il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.
Non va, infine, sottovalutato che nella valutazione dei messaggi si deve tenere conto della particolare sensibilità del pubblico verso i temi della salute e dell’aspetto fisico ed estetico, sicché la comunicazione pubblicitaria deve essere improntata al massimo senso di responsabilità
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