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Imparzialità giudizio

Regolamento a garanzia dell’imparzialità
del giudizio autodisciplinare

I membri del Giurì, del Comitato di Controllo e i consulenti tecnici di cui all’art. 32 bis del Codice hanno l’obbligo di astenersi: a) nei casi riconducibili all’art. 51.1 c.p.c.; b) nel caso in cui siano impegnati – o lo siano stati negli ultimi 12 mesi – nella prestazione della loro attività professionale a favore dell’inserzionista o del ricorrente; c) nei casi in cui sussistono gravi ragioni di convenienza. In questi casi l’obbligo di astensione vige anche in relazione a casi che coinvolgono imprese direttamente concorrenti di quella rispetto alla quale il membro si trova in condizione di incompatibilità.

I membri del Giurì, del Comitato di Controllo ed i consulenti tecnici di cui all’art. 32 bis del Codice devono astenersi dal prestare la loro immagine in attività di comunicazione commerciale.

Ciascun membro del Giurì e del Comitato di Controllo e il consulente tecnico è tenuto a valutare se si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità all’atto del ricevimento della documentazione relativa alla vertenza oppure alla pratica da esaminare ed è tenuto, in caso di valutazione positiva, a comunicare senza indugio la sua astensione al Presidente del Collegio giudicante o della sezione del Comitato. Il Presidente che valuti di essere in situazione di incompatibilità comunica la sua astensione al Presidente del Giurì oppure al Presidente del Comitato di Controllo. Questi a loro volta, se in condizioni di incompatibilità, comunicano la loro astensione al Presidente dell’Istituto di Autodisciplina.

I membri della “Sezione pareri preventivi” del Comitato di Controllo sono tenuti a manifestare la propria incompatibilità non appena verrà loro comunicata l’identità del soggetto che ha presentato l’istanza e la materia alla quale si riferisce.

La valutazione dell’inosservanza delle regole sull’obbligo di astensione è demandata al Consiglio Direttivo che a sua discrezione può adottare differenti misure, fino alla dichiarazione di decadenza dall’incarico di membro del Giurì, del Comitato di Controllo o di consulente tecnico, tenendo conto della incidenza in concreto dell’operato del soggetto sull’esito della procedura autodisciplinare. In ogni caso la misura adottata non è causa di impugnazione della pronuncia emessa dal Giurì oppure della delibera assunta dal Comitato di Controllo con la partecipazione del soggetto ritenuto incompatibile.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia su istanza di chiunque vi abbia interesse sentito il membro del Giurì o del Comitato di Controllo o il consulente tecnico interessato.

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