Il Giurì ha ritenuto che le varie rivendicazioni di eccellenza attribuite a un prodotto detergente, espresse anche in termini comparativi e suscettibili di essere verificate secondo precisi parametri, avrebbero richiesto una forza probatoria che i test prodotti non hanno invece sufficientemente espresso, determinando così un contrasto della pubblicità contestata agli artt. 2, 14 e 15.
Pronuncia | n. 37/2020 del 22/7/2020 |
Parti | Real Chimica S.r.l. c. Fater S.p.A. |
Mezzi | Tv, sito internet, canali social, volantino, confezioni |
Prodotto | Sgrassatore ACE |
Messaggio | “Il migliore contro il grasso più incrostato rispetto allo sgrassatore più venduto del mercato” – “100% efficace sullo sporco più ostinato/sul grasso incrostato” – “basta una passata per rimuovere il grasso più incrostato” – “il miglior sgrassatore” – e altri |
Presidente | Di Cataldo |
Relatore | Cartella |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole Art. 14 – Denigrazione Art. 15 – Comparazione |
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