Il Presidente,
vista l’istanza 12 giugno 2020 con la quale il Comitato di Controllo chiede l’intervento del Giurì in relazione alle comunicazioni commerciali per i prodotti “Emoform Glic”, diffuse tramite un video sul canale YouTube dell’azienda a partire dal 19 dicembre 2019 e le pagine del sito internet, ritenendo tali messaggi in contrasto con l’art. 42 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale per manifesta inottemperanza all’Ingiunzione di desistenza n. 6/20, resa il 3/2/20;
visto l’art. 42 del CA
dispone
che dell’inottemperanza sia data notizia al pubblico dei consumatori attraverso un comunicato da pubblicare sul sito IAP per 15 giorni
dispone
altresì la cessazione di tale pubblicità segnalando alle parti la facoltà di proporre opposizione nel termine perentorio di 5 giorni liberi lavorativi, in pendenza dei quali il provvedimento rimane sospeso.
Milano, 12 giugno 2020
f.to Prof. Avv. Antonio Gambaro
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Leggi l’ingiunzione n. 6/2020
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