Per il Comitato di Controllo le comunicazioni commerciali relative alla crema viso Clinique, che riprendono l’influencer XXX in primo piano con in evidenza prodotti cosmetici, veicolano un contenuto eminentemente promozionale dei prodotti e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicitato mediante l’utilizzo di appositi accorgimenti e quindi non risulta immediatamente riconoscibile come tali dal pubblico.
Ingiunzione | n. 21/19 del 13/5/2019 |
Nei confronti di | Estée Lauder Srl; Dorian Corporation |
Mezzi | Social Network |
Oggetto | Post su Instagram per crema viso Clinique |
Articoli violati | 7 – Identificazione della comunicazione commerciale |
Il Presidente del Comitato di Controllo visto le comunicazioni commerciali relative a “Clinique”, diffuse attraverso un post dell’account Instagram @xxx in data 2 marzo 2019 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. I messaggi in questione riprendono l’influencer in primo piano con in evidenza prodotti cosmetici a marchio Clinique, mentre la didascalia recita: “Con la mia nuova crema Clinique personalizzata! Ho scelto la lozione idratante (1) e l’ho combinata con il concentrato attivo per i pori aperti e grana non uniforme (2). Anche tu puoi ottenere la tua crema personalizzata in base al tipo di pelle che hai e al problema che vuoi trattare. Ci sono 3 basi diverse e 5 concentrati attivi, ciascuno con un colore diverso. Il mio è blu. Sceglili adesso, combinali e inizia a prenderti cura della tua pelle”. Si tratta di comunicazioni che veicolano un contenuto eminentemente promozionale dei prodotti e del brand indicato, che non risultano però sufficientemente espliciti e dunque immediatamente riconoscibili come tali dal pubblico. Il rimando alla pagina @cliniqueitalia e gli hashtag utilizzati #Clinique, #CliniqueiD, #sharemyclinique e #OctolyFamily non possono essere considerati, ad avviso del Comitato di Controllo, elementi idonei a rendere inequivocabile l’identificazione di tali contenuti come frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista. La sezione “Digital Chart” presente sul nostro sito e il relativo regolamento emanato il 29 aprile scorso ed espressamente richiamato nel codice, indica infatti gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement online affinché risulti soddisfatto il requisito della riconoscibilità dei contenuti promozionali come tali. Il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.
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