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Pronuncia n. 88/2018 del 9/11/2018
Parti Vodafone Italia S.p.A. c. Telecom Italia S.p.A.
Mezzi Internet
Prodotto Offerta telefonica ‘TIM Senza limiti Platinum
Messaggio “GB senza limiti” – “GB illimitati”
Presidente Di Cataldo
Relatore Ricolfi
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame è contraria all’art. 2 del Codice di Autodisciplina nei limiti di cui in motivazione, e in questi limiti ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Vodafone Italia S.p.A. (Vodafone) ha chiesto l’intervento del Giurì in relazione alla pubblicità di Telecom Italia S.p.A. (Telecom) relativa all’offerta “TIM Senza Limiti Platinum” pubblicata sul sito internet di Telecom.

Ad avviso di Vodafone, il messaggio sarebbe ingannevole perché i “GB Senza Limiti” inclusi nell’offerta sarebbero relativi solo al periodo di riferimento (il mese) e non “illimitati” o “senza limiti” poiché, come si apprende nell’ultima delle sotto-sezioni della pagina, sarebbero solo 50, soglia oltre la quale la navigazione verrebbe ridotta ad una velocità massima di Kbps. Poiché poi i 50 GB di traffico al mese sono in realtà offerti da quasi tutti gli operatori, e dalla stessa Telecom in un suo altro programma «low cost», il ricorso a questa espressione da parte di Telecom nell’offerta contestata si presterebbe ad equivoci.

Telecom ha contestato la prospettazione avversaria, facendo valere la distinzione tra la quantità di dati fruibile e la velocità di navigazione disponibile, precisando che il proprio messaggio conterrebbe promesse solo in ordine alla prima. La decodificabilità del messaggio da parte del suo fruitore andrebbe inoltre valutata a partire dalle caratteristiche del mezzo: trattandosi di messaggio statico disponibile in rete, l’utente avrebbe tutto il tempo per apprenderne il contenuto, diversamente da quanto avviene per un telecomunicato.

D’altro canto, la riduzione di velocità applicata oltre alla soglia dei 50 GB consentirebbe di usufruire del servizio per attività di non poco conto; il risultato sarebbe tollerabile per gli utenti, tanto più che nella normale tipologia di utente raramente la soglia in questione viene superata.

Il Giurì ha anzitutto premesso che le sue valutazioni si ispirano al principio di variabilità dell’art. 16 C.A., che richiede di valorizzare adeguatamente le diverse caratteristiche dei vari mezzi. In linea di principio il Giurì ritiene che, quando il messaggio sia presentato su di un supporto stabile, sia ammissibile che un’indicazione principale venga temperata da precisazioni che ne circoscrivono l’ambito di applicazione. Tuttavia questa possibilità è legittima solamente nel rispetto di una contestualità dell’indicazione supplementare, e – nel caso in esame – la precisazione non soddisfa le condizioni di liceità richieste. L’accesso alla precisazione presuppone infatti una specifica attività dell’utente; inoltre, la stessa intitolazione della Sezione “TIM ricorda” fa pensare che le informazioni contenute siano già state comunicate all’utente, mentre invece l’informazione sul tetto di 50G al mese oltre al quale opera la “strozzatura” è un’informazione nuova. Ad avviso del Giurì è da escludere una possibile lettura iperbolica del messaggio, sia perché l’offerta di connettività “illimitata” è divenuta consueta sul mercato, sia perché il programma si inserisce in una sequenza (Silver, Gold e Platinum) che suggerisce che l’offerta indicata per ultima in sequenza, Platinum, abbia effettivamente la qualità promessa (“GB senza limiti”) e lo stesso fanno pensare la misura del corrispettivo richiesto e la presenza di altre offerte dello stesso operatore realmente illimitate. Pertanto, ha concluso il Giurì, la non contestualità percettiva dell’indicazione supplementare della limitazione e la gravità delle conseguenze della “strozzatura” ad una velocità così ridotta rendono decettivo il messaggio.

 

«Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame è contraria all’art. 2 del Codice di Autodisciplina nei limiti di cui in motivazione, e in questi limiti ne ordina la cessazione.»

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