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Ingiunzione n. 61/18 del 14/6/2018
Nei confronti di XXX, XXX, Shiseido Group Italy S.p.A.
Mezzi Social network
Prodotto Cosmetici
Articoli violati 7

Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali relative a “Essential Energy Moisturizing Cream” e “Ultimune– ‘Shiseido’, diffuse sui post degli account Instagram @xxx e @xxx in data 6 aprile 2018, 1° e 9 giugno 2018 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Nel post rilevato sull’account Instagram @xxx viene ripresa l’immagine del prodotto “Essential Energy Moisturizing Cream- Shiseido” mentre il post recita: “La sveglia presto, le ore davanti al pc, lo stress della vita cosmopolita sono fattori che alterano l’integrità della pelle, anche di quelle più giovani. Il rituale giornaliero per la mia pelle si basa sull’idratazione perché è la chiave per avere un viso luminoso e giovane. Il migliore alleato? Essential Energy Moisturing Cream è formulata con ReNeura Tecnology capace di ricaricare d’energia la pelle contrastando i primi segni del tempo.” Nel post rilevato sul profilo @xxx l’influencer è ripresa con il prodotto “Ultimune- Shiseido” mentre il post recita: “Finalmente ho trovato il prodotto perfetto per le esigenze della mia pelle #Ultimune by @shiseido, con la sua esclusiva tecnologia, si prende quotidianamente cura della mia pelle.. un alleato indispensabile per la mia routine di bellezza! #stongsoul #Shiseido #skincare”. Si tratta di comunicazioni che veicolano un contenuto eminentemente promozionale dei prodotti e del brand in questione, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile dal pubblico, come invece accade in altri post presenti in uno degli account Instagram in questione (@xxx).Il rimando alla pagina @shiseido e gli hashtag utilizzati #shiseido, #EssentialEnergy e #Ultimune non sono, ad avviso del Comitato di Controllo, idonei a rendere inequivocabile l’identificazione di quel contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale con il brand. Soprattutto è necessario che ogni singolo messaggio sia per sé completo nel dichiarare la propria natura commerciale in quanto suscettibile di essere fruito e richiamato anche attraverso link, condivisioni in modo del tutto autonomo rispetto agli altri contenuti presenti sull’account. È infatti principio consolidato del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, ribadito ed esplicitato anche dalle indicazioni della “Digital Chart” per quanto riguarda le forme di comunicazione commerciale digitale, che essa “debba sempre essere riconoscibile come tale” (cfr. art. 7 del Codice). Si tratta di principio posto a presidio irrinunciabile della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie, che intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

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