Pronuncia | n. 43/2018 del 25/05/2018 |
Parti | Telecom Italia S.p.A.; Fastweb S.p.A. (interveniente) c. Vodafone Italia S.p.A. |
Mezzi | Tv, stampa |
Prodotto | Offerta telefonica ‘Vodafone Happy’ |
Messaggio | “Vodafone è la Rete N° 1 in Italia” – “Anche quest’anno siamo la Rete N° 1 in Italia” – “Siamo la Rete N° 1 in Italia, Grazie a tutti i clienti” |
Presidente e Relatore | Gambaro |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 C.A. e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom) e Fastweb S.p.A. (di seguito Fastweb) hanno sottoposto all’attenzione del Giurì la pubblicità Tv e stampa di Vodafone S.p.A (di seguito Vodafone) relativa all’offerta “Vodafone Happy” in cui si attestava che “Vodafone è la Rete N° 1 in Italia”, “Anche quest’anno siamo la Rete N° 1 in Italia” e “Siamo la Rete N° 1 in Italia, Grazie a tutti i clienti“, ritenendo tali claim in contrasto con gli artt. 2, 3 e 15 del Codice di Autodisciplina.
Ad avviso delle istanti i messaggi contestati sarebbero ingannevoli perché: i) veicolerebbero perentoriamente una superiorità assoluta della rete di Vodafone ed in generale di Vodafone e dei suoi servizi rispetto ai competitor; ii) indurrebbero il pubblico a ritenere che il primato vantato sia frutto di un posizionamento duraturo nel tempo e basato su test coerenti con i claim stessi, mentre – nel caso specifico – la società P3 incaricata da Vodafone avrebbe effettuato il test comparativo senza condividere con gli altri operatori i criteri di metodo utilizzati e si sarebbe basata su un arco temporale di soli 24 giorni, intervallo decisamente limitato rispetto al periodo di un anno cui è associato il claim di Vodafone. Tale precisazione sarebbe presente unicamente nelle minute note in calce (“Sulla base di rilevazioni effettuate da P3 su incarico di Vodafone tra il 28 febbraio ed il 23 marzo 2018…”). Inoltre, l’espressione “Anche quest’anno …” trasmetterebbe al pubblico un concetto di consolidamento del primato nel tempo che però non troverebbe riscontro; iii) il Report P3, sotto il profilo tecnico, presenterebbe notevoli criticità, suscettibili di minarne l’attendibilità: in primo luogo, non sarebbero indicate le modalità di aggregazione dei dati di misura; inoltre, il numero di città oggetto della misura sarebbe limitato sia numericamente, sia dal punto di vista della densità abitativa; in terzo luogo la tipologia dei dispositivi utilizzata per le rilevazioni non sarebbe rappresentativa rispetto al totale dei device utilizzati dalla clientela e, infine, sarebbero state tagliate fuori dalle rilevazioni importanti aree del Paese. Tralasciando questi aspetti, i risultati delle rilevazioni non consentirebbero comunque a Vodafone di proclamarsi l’operatore n. 1 in Italia, ma la vedrebbero in seconda posizione rispetto ad altro operatore, smentendo di fatto il primato vantato su importanti aspetti della navigazione.
Vodafone ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti, i messaggi non veicolerebbero una superiorità assoluta ed incondizionata della propria rete, né lascerebbero intendere che la supremazia di Vodafone si estenda alle reti fisse e mobili, posto che l’affermazione “Vodafone è la rete numero 1 in Italia” sarebbe accompagnata da un super nel quale si specifica che il primato sussiste “secondo P3”, circoscrivendo quindi l’affermazione a giudizio riferito ad un terzo. Vodafone non affermerebbe di essere “la Rete N°1 in Italia” in assoluto, ma di essere “la Rete N°1 in Italia secondo P3”. Quanto alle contestazioni circa le rilevazioni P3, Vodafone ha anzitutto premesso che la serietà e l’indipendenza di P3, anche nell’ambito delle rilevazioni commissionate da un singolo operatore, non possono essere poste in dubbio. Ad avviso di Vodafone, poco rileva il fatto che su aspetti di dettaglio i concorrenti abbiano raggiunto risultati lievemente migliori; tutt’al più ciò rappresenterebbe un’ulteriore prova dell’indipendenza e della terzietà di P3. Ciò che rileva è la valutazione complessiva e Vodafone risulterebbe complessivamente vincente. La resistente ha osservato che i parametri presi in considerazione durante le rilevazioni condotte da P3 sarebbero quelli fondamentali per giudicare della qualità di una rete e, soprattutto, riguarderebbero l’esperienza quotidiana dell’utente. Poiché Vodafone avrebbe ottenuto un risultato migliore dei competitor per ciascuno di questi aspetti nelle rilevazioni effettuate da P3, essa avrebbe legittimamente titolo di qualificarsi “la Rete N° 1 in Italia secondo P3”. Quanto all’espressione “Anche quest’anno”, Vodafone ha puntualizzato che sarebbe veritiera, non essendo la prima volta che la propria rete riceve l’apprezzamento di P3 come “miglior rete”, e avendo comunque la rete Vodafone ricevuto la qualifica di “N° 1 in Italia” per il 2016 a seguito del test effettuato dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.
Il Giurì ha rilevato che non esistono motivi per discostarsi dalla propria costante giurisprudenza secondo cui, nel settore specifico delle reti telefoniche mobili, la rivendicazione diretta e incondizionata di un primato non è compatibile con il rispetto del precetto autodisciplinare di cui all’art. 2 del Codice. Il Giurì ha chiarito che, anche in settori complessi come le misurazioni di qualità delle reti telefoniche mobili, può essere lecito per l’inserzionista pubblicizzare l’esito favorevole di una rilevazione comparativa di enti terzi, purché ricorra il duplice presupposto per cui: a) sia evidente per il consumatore che il risultato comunicato è la testimonianza espressa da un terzo ben identificabile, il quale si rende garante dell’esito delle sue rilevazioni; b) quanto viene comunicato sotto la responsabilità dell’inserzionista, provenendo da un soggetto ben determinato, non pretende di essere né definitivo, né assoluto. Passando da queste premesse alla valutazione del caso in esame, il Giurì ha rilevato che affidare unicamente alla criptica dizione “Secondo P3” la decodifica del giudizio espresso da un ente certificatore risulta insufficiente, trattandosi di locuzione priva di un referente significativo per il pubblico. Vodafone, ha concluso il Giurì, non ha trasferito al pubblico l’esito di un’indagine di un soggetto terzo che il pubblico stesso possa identificare come l’autore della valutazione, ma si è appropriata di una valutazione sostanzialmente anonima, per veicolare al pubblico il vanto di essere in assoluto la rete n. 1 in Italia, ricadendo nell’illecito autodisciplinare più volte censurato dal Giurì.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 C.A. e ne ordina la cessazione.