Pronuncia | n. 29bis/2018 del 17/04/2018 |
Parti | Parmalat S.p.A. c. Granarolo S.p.A. |
Mezzi | Vari |
Prodotto | Latte e prodotti Granarolo |
Messaggio | “GRANAROLO DAL 1957, ITALIANA BONTÀ” |
Presidente | Gambaro |
Relatore | De Giorgi |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina.» |
Parmalat S.p.A. (di seguito: Parmalat) ha chiesto in via riconvenzionale nell’ambito del procedimento n. 29/2018 l’intervento del Giurì nei confronti di Granarolo S.p.A. (di seguito: Granarolo), per sentire dichiarare il contrasto con gli articoli 1 e 2 del Codice di tutte le comunicazioni commerciali relative all’uso pubblicitario del nuovo logo di Granarolo: tricolore e slogan “dal 1957 ITALIANA BONTÀ”, inclusi i canali social e il sito internet.
Lamenta Parmalat, riservandosi ogni azione volta alla declaratoria di nullità per decettività dei marchi registrati, che tale claim viene inevitabilmente interpretato dal consumatore come indicazione del fatto che tutti i prodotti Granarolo siano di provenienza italiana, quando ben 17 tra le principali referenze di Granarolo sono realizzate con latte non italiano, ma di altri paesi dell’UE; informazione peraltro non di sufficiente immediatezza per il pubblico.
Decisa la trattazione separata della domanda riconvenzionale, Granarolo ha fatto pervenire memoria difensiva in cui preliminarmente lamenta che la domanda di Parmalat sarebbe estremamente generica nell’individuazione dei messaggi pubblicitari ritenuti in contrasto con il Codice, all’unico fine di voler far rientrare nel campo di applicazione del Codice una domanda di nullità di marchio che esorbita dalla cognizione del Giurì. Nel merito sottolinea che il logo “dal 1957 ITALIANA BONTÀ” mira unicamente a dare risalto all’importante storia dell’impresa, italiana da tre quarti di secolo e che per evitare qualsiasi possibile equivoco viene apposto sui prodotti confezionati con solo latte italiano.
Il Giurì circoscrive il proprio esame all’uso comunicazionale dello slogan corredato dai colori della bandiera italiana, non essendo di sua competenza i profili che attengono alla validità del marchio generale di Granarolo. Sul punto, rilevato che nelle comunicazioni commerciali in questione è assente ogni promessa, anche implicita, di italianità delle materie prime con cui sono confezionati i prodotti a marchio Granarolo, in quanto ci si limita a enfatizzare la storia e la tradizione del produttore, i suoi successi, senza con questo attribuire un senso nei termini proposti dall’istante, ha dichiarato le comunicazioni commerciali non in contrasto con il Codice.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti dichiara che le comunicazioni commerciali esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina