Ingiunzione | n. 20/18 del 19/2/2018 |
Nei confronti di | DMC spa |
Mezzi | TV |
Prodotto | Stufetta elettrica |
Articoli violati | 2, 5 |
Il Presidente del Comitato di Controllo vista la televendita relativa alla stufetta “Handy Heater”, rilevata sulle reti Mediaset nel mese di gennaio 2018 ritiene la stessa manifestamente contraria agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 5 – Garanzie – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché quanto prodotto dall’inserzionista, in seguito alla richiesta del Comitato di Controllo, intesa a verificare ai sensi degli artt. 6 e 32 Codice la veridicità delle promesse pubblicitarie, non è stato ritenuto idoneo a supportare le stesse. Il messaggio promuove la vendita diretta di una stufetta, di cui si vantano da un lato la potenza nel riscaldare gli ambienti in cui viene collocata, nonostante le piccole dimensioni, e dall’altro l’efficienza energetica, in quanto risulterebbe efficace con un consumo limitato di energia. Le espressioni utilizzate sono del tipo “Abbastanza potente da riscaldare una stanza fredda in un ambiente caldo e accogliente”, “riscalda fino a 23mq di grandezza”, “consuma pochissimo solo 370 watt”, “la temperatura era di 17°, ma con Handy Heater è salita a 22°”. Dalla documentazione prodotta non emerge tuttavia con sufficiente chiarezza la vantata efficacia del prodotto di riscaldare una stanza di 23mq. Discutibili sono infatti le modalità con le quali sono stati condotti i test sul prodotto: essi riguardano una stanza di 15 mq e con un’altezza di 2,37 m, che non è rappresentativa delle stanze nelle case italiane, che in genere prevedono un’altezza di 2,70 m. La temperatura misurata da un sensore posizionato sulla stessa parete della stufetta non è un parametro indicativo della temperatura della stanza, poiché per ottenere ciò sarebbe necessario posizionare il sensore almeno al centro della stanza stessa. Inoltre i tempi impiegati per raggiungere le performance vantate nel messaggio, senza contare che l’estrapolazione lineare dalla stanza da 15 mq a quella da 23 mq è discutibile, non possono essere considerati tali da giustificare l’enfasi e la perentorietà della comunicazione. Infine, l’accento che essa pone sul consumo limitato di energia che il prodotto garantirebbe è un vanto giustificabile negli Stati Uniti in cui il costo dell’energia elettrica è ben più basso di quello italiano e quindi estremamente vantaggioso rispetto al riscaldamento a gasolio (largamente diffuso in America). Inoltre, sotto altro profilo, l’espressione “Siamo così sicuri dell’alta qualità delle sue componenti da offrirti anche una garanzia sul prodotto di ben 2 anni” risulta in contrasto con l’art. 5 del Codice, in quanto la garanzia di conformità sui beni di consumo è prevista dalla legge di 2 anni. Il claim lascerebbe invece intendere che la garanzia legale costituisca per il prodotto pubblicizzato un improprio pregio differenziale, che dovrebbe convincere il consumatore dell’efficacia del prodotto stesso. |