Pronuncia | n. 66/2017 del 10/10/2017 |
Parti | Vodafone Italia S.p.A. c. Fastweb S.p.A. |
Mezzi | Tv |
Prodotto | Offerta telefonica ‘WOW-Fi’ |
Messaggio | “Con Fastweb un’emozione ti segue sempre” – “… a casa con la fibra e il modem Fastgate fino a un Giga … fuori casa Giga illimitati con il nostro Wow-Fi” – “Prezzo sempre uguale a 24,95€” |
Presidente | Gambaro |
Relatore | Pozzo |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Vodafone Italia S.p.A. ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Fastweb S.p.A. in relazione allo spot di “Con Fastweb un’emozione ti segue sempre”, ritenendolo in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina.
Lo spot si articola in una sequenza di ambientazioni e protagonisti che accompagna la voce fuori campo: “Con Fastweb un’emozione ti segue sempre … a casa con la fibra e il modem Fastgate fino a un Giga … fuori casa Giga illimitati con il nostro Wow-Fi”. Il filmato mostra l’immagine del modem Fastgate, mentre la voce fuori campo annuncia “A 24 euro e 95, prezzo sempre uguale” e si conclude con lo skyline di Milano, mentre lo speaker conclude “La tua casa è dappertutto, ovunque ci sia Fastweb”.
Ad avviso della ricorrente, il messaggio in questione sarebbe in contrasto con l’art. 2 CA sotto due profili: a) lascerebbe intendere che i clienti Fastweb possano usufruire di una rete di connessione a internet onnipresente («ti segue sempre»; «da oggi la tua casa è dappertutto, ovunque ci sia Fastweb»), come se si trattasse di un servizio di connessione dati in mobilità, una rete ad altissime prestazioni, come quella domestica («fino a 1 Giga, con Giga illimitati»). Il servizio invece consentirebbe agli utenti Fastweb di agganciarsi al Wi-Fi domestico di altri utenti Fastweb, i quali mettono a disposizione il proprio modem come “hotspot” per chi si trova nelle vicinanze. Ad avviso della ricorrente, Fastweb non sarebbe in grado di garantire né copertura, per numero di clienti, né qualità del servizio pubblicizzato, poiché fornito attraverso i modem dei clienti di rete fissa, con la conseguenza che il segnale captato dal passante che accede al modem attraverso WOW-Fi risulti peggiore di quello usufruibile in casa; b) il prezzo per la connessione “fino a un Giga”, presentato come “sempre uguale a 24,95 €”, tale rimarrebbe solo per il primo anno, dopodiché, se si intende continuare a navigare alla stessa velocità, aumenterebbe di 5 euro ogni 4 settimane.
Fastweb ha eccepito che: a) lo slogan “La tua casa è dappertutto. Ovunque ci sia Fastweb” indicherebbe che la rete WOW-FI è disponibile ovunque vi siano utenti Fastweb con i loro modem domestici. L’espressione “ovunque ci sia Fastweb” voleva proprio evitare qualunque erronea interpretazione dello spot da parte dei consumatori, invitati comunque a verificare la copertura sul sito di Fastweb. Per quanto concerne la contestazione di Vodafone relativa alla velocità di download fino a 1 GB/s, Fastweb afferma che nel filmato essa sarebbe chiaramente riferita al servizio di linea dati fissa offerto, anche mediante uno “stacco” narrativo tra lo spazio dentro casa e quello fuori casa (“con Fastweb l’emozione ti segue sempre: a casa con la fibra e il modem Fastgate fino a 1 Giga; [stacco] fuori casa Giga illimitati con il nostro WOW-FI»). Per quanto concerne l’equiparazione del servizio WOW-FI al servizio “dati su rete mobile”, desunta dalla comparsa nello spot di un signore che parla al telefonino viaggiando in auto, il messaggio sarebbe stato travisato, poiché l’immagine in questione evocherebbe semplicemente l’idea dell’essere fuori casa e di poter usufruire comunque di Internet, grazie ai collegamenti resi possibili dai modem domestici degli altri clienti Fastweb. Anche la contestazione di Vodafone relativa al prezzo del servizio offerto (rete fissa Wi-Fi a €24.95/mese) sarebbe infondata, dal momento che l’espressione “fino a 1GB/s” indicherebbe chiaramente che la velocità di download potrebbe essere inferiore, ma sarebbe comunque possibile navigare a quel prezzo.
Il Giurì, chiamato a giudicare sull’applicazione dell’art. 2 CA in un settore in cui coesistono la necessità di riferirsi a molti dati dal contenuto altamente tecnico e l’esigenza di brevità degli spot pubblicitari, si è attenuto ad alcuni principi da cui non vede ragione di discostarsi: nella decisione 83bis/2016, il Collegio aveva osservato che la “ristrettezza dello spazio che il mezzo televisivo abitualmente riserva all’informazione commerciale nell’ambito del messaggio non attenua l’onere di osservare il precetto dell’art. 2 del Codice (…)”. Il Giurì ha ritenuto che la decettività del messaggio in esame derivi dalla costruzione del messaggio stesso: l’ingannevolezza è infatti attiva e legata alle indicazioni ingannevoli delle caratteristiche del servizio WOW-Fi, per quanto attiene alla sua fruibilità, alla sua velocità di utilizzo, nonché al prezzo, tenuto conto dell’enfasi delle immagini e delle affermazioni della voce fuori campo che accreditano la possibilità di poter fornire un servizio non soggetto a restrizioni e condizioni. Né vale, ad avviso del Giurì, il riferimento al contenuto puntuale dei super, che dettagliano tali restrizioni e condizioni, poiché “i super non sono sufficienti a rettificare la portata del claim centrale, e questo principio assume una valenza assoluta (…)” (v. Pron. 60/2017).
«Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.»