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Pronuncia n. 53/2017 del 25/07/2017
Parti Wind Tre S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A.
Mezzi Tv, Internet
Prodotto Offerta ‘Vodafone Pass’
Messaggio “Senza limiti e senza consumare GIGA  
Presidente e Relatore Ferrari
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.»

 

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

WIND TRE S.p.A. (di seguito: Wind Tre) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di VODAFONE ITALIA S.p.A. (di seguito: Vodafone), in relazione alla campagna pubblicitaria di quest’ultima denominata “Vodafone Pass”, ritenendola in contrasto con gli artt. 2 e 20 del CA.

La campagna consiste in due telecomunicati da 15” e 45” volti a presentare tre opzioni che consentirebbero rispettivamente di navigare sui social e chattare (“Vodafone Pass Social & Chat”), ascoltare musica (“Vodafone Pass Music”) o guardare video (“Vodafone Pass Video”), senza incidere sul consumo del traffico dati previsto dall’offerta sottostante. I messaggi vantano infatti una navigazione “senza limiti e senza consumare Giga”.

Ad avviso di Wind Tre, tale promessa sarebbe tuttavia in contrasto con il blocco dei servizi in questione previsto qualora venga superato il limite di Giga inclusi nell’offerta sottostante. Inoltre l’espressione “per tutta l’estate” contrasterebbe con il fatto che le offerte risulterebbero attivabili solo fino al 10 luglio.

Vodafone ha eccepito che l’offerta pubblicizzata si caratterizza come offerta aggiuntiva rispetto a quella tariffaria di base e si riferisce a specifici utilizzi del traffico internet, legati alla esigenza di connessione continua, soprattutto da parte dei giovani. L’offerta non porrebbe all’utente alcuna limitazione: l’espressione “senza consumare Giga” sarebbe quindi veritiera, in quanto non riguarda i Giga compresi nel piano tariffario dell’utente. La durata dell’offerta (“per tutta l’estate”) farebbe riferimento al periodo normalmente e tradizionalmente dedicato alle vacanze, ovvero luglio e agosto, infatti l’offerta sarebbe valida fino al 31 agosto, diversamente da quanto affermato da Wind Tre.

Il Giurì ha ritenuto che, pur essendo l’espressione “senza limiti” utilizzata in modo iperbolico, gli elementi che delimitano l’ambito di fruibilità dell’offerta non siano stati comunicati con sufficiente chiarezza. L’offerta pubblicizzata, ha osservato il Giurì, risulta particolarmente allettante per il pubblico dei giovani, ma sembra prescindere del tutto dal suo carattere aggiuntivo rispetto all’offerta principale di cui l’utente fruisce, essendo i messaggi unicamente incentrati sulla gratuità, l’illimitatezza e la salvezza dei Giga a disposizione.

Il Giurì ha inoltre ritenuto che anche le date di riferimento dell’offerta non siano state indicate con sufficiente chiarezza e abbiano potuto dar luogo ad equivoci, per quanto sia intuibile che si riferiscono al periodo delle vacanze estive e non all’estate astronomicamente intesa. Ha pertanto ritenuto violato l’art. 2 del Codice, per il carattere fuorviante e incompleto dei messaggi e assorbita la censura relativa all’art. 20 del Codice.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.

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