Pronuncia | n. 25/2017 del 26/05/2017 |
Parti | Comitato di Controllo c. The Interior Design S.s.r.l. |
Mezzi | Locandine |
Prodotto | Piattaforma per progetti di design interni |
Messaggio | “theinteriordesign.it TID:” |
Presidente | Ferrari |
Relatore | Spolidoro |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con gli artt. 9 e 11 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.»
Art. 9 – Violenza, volgarità, indecenza Art. 11 – Bambini e adolescenti
|
Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di The Interior Design S.s.r.l., in relazione al messaggio avente per oggetto una piattaforma che presenta vari progetti di design per l’arredamento, diffuso attraverso locandine affisse sulle centraline Telecom nella città di Milano, ritenendolo in contrasto con gli artt. 9 e 11 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
L’annuncio mostra in primo piano su sfondo bianco il volto di una donna il cui labbro superiore è agganciato e tirato da un amo da pesca. Ad avviso del Comitato, la rappresentazione sarebbe caratterizzata da un forte realismo e incentrata sulla ricerca di un effetto scioccante, richiamando sensazioni di sofferenza, dolore fisico e violenza, tali da turbare il pubblico. Inoltre per il mezzo di diffusione scelto e dunque per l’impatto su un pubblico molto ampio, secondo il Comitato, il messaggio avrebbe un effetto negativo su un pubblico di minori, che non ha ancora sviluppato filtri cognitivi adeguati.
La resistente ha eccepito che l’immagine, opera di un giovane artista del panorama nazionale e internazionale, sarebbe unicamente provocatoria con l’obiettivo di riscrivere in chiave ironica e non convenzionale i tratti di selezionati soggetti femminili. Infatti inserendo un elemento di disturbo, l’immagine avrebbe lo scopo di decentrare l’attenzione dello spettatore dalla mera valutazione estetica del soggetto femminile.
Il Giurì ha anzitutto rilevato come, a differenza dell’arte, la pubblicità, in quanto comunicazione commerciale, non inerisce alla sfera della libera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, ma è soggetta a limiti di legittimità che includono anche quelli dell’Autodisciplina.
Ciò premesso e ritenuta perciò ininfluente una valutazione sul merito “artistico” della rappresentazione esaminata, il Giurì ha ritenuto che, pur essendo evidente il carattere surreale dell’immagine pubblicitaria, sia innegabile che essa persegue e realizza un effetto scioccante, idoneo a generare ribrezzo in larga parte del pubblico: essa si imprime nella mente dell’osservatore come l’immagine di una persona agganciata da un amo. La diffusione attraverso manifesti affissi nella città di Milano, secondo il Giurì, esclude per i destinatari ogni possibilità di scelta o di rifiuto, come invece avviene in caso di esposizione ad una mostra di fotografia, che vengono così a contatto con l’immagine in modo non richiesto né desiderato. Inoltre la diffusione nelle strade della città comporta ad avviso del Giurì un impatto negativo massimo qualora colpisca un pubblico di minori, provocando in loro ribrezzo e disagio.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con gli articoli 9 e 11 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.