Pronuncia | n. 24bis/2017 del 12/05/2017 |
Parti | Telecom Italia S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A. |
Mezzi | TV |
Prodotto | Servizio di connessione Vodafone per aziende |
Messaggio | “… offrire loro sempre qualcosa di nuovo e farli tornare grazie all’Iperfibra e alla rete 4G di Vodafone, la numero 1 in Italia …” |
Presidente | Gambaro |
Relatore | De Giorgi |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione esaminata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina limitatamente alla frase ‘la numero 1 in Italia’ ed in tali limiti ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole
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Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom) ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito Vodafone) in relazione allo spot 45” di Vodafone intitolato «L’alta connessione in cucina», ritenendolo in contrasto con gli articoli 2 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Ad avviso di Telecom, l’affermazione all’interno dello spot “grazie all’Iperfibra e alla rete 4G di Vodafone, la numero uno in Italia” veicolerebbe un’inesistente superiorità assoluta ed incondizionata della rete fissa e mobile di Vodafone ed in generale dei suoi servizi rispetto ai competitor, tra cui Telecom, configurando una comparazione meramente suggestiva e ingannevole.
Vodafone ha eccepito che lo spot non instaurerebbe alcun confronto con i servizi dei concorrenti e non conterrebbe alcun riferimento ad aspetti tecnici o prestazioni di cui si rivendichi un primato. Il focus sarebbe sull’attività di Cracco: un’attività di eccellenza che per la comunicazione con la clientela si avvale di un’altra attività di eccellenza: quella di Vodafone. In un contesto privo di qualsivoglia risvolto tecnologico e di qualunque raffronto, diretto o indiretto, con i concorrenti, la frase in questione costituirebbe semplicemente un’iperbole pubblicitaria percepita come tale dal pubblico di riferimento, avvezzo a siffatte affermazioni di generico primato.
Il Giurì ha premesso che il settore della telefonia è in regime di oligopolio, in cui i concorrenti sono noti e familiari a un consumatore mediamente ben informato. Un settore altamente competitivo e in continuo sviluppo. Per attirare clienti, la pubblicità telefonica fa sovente ricorso a confronti tecnici e tariffari, con abbondanza di dati e tabelle comparative. Insistendo, da ultimo, sulla maggior velocità della propria rete, una caratteristica cui l’utente attribuisce crescente importanza, per l’uso prevalente (“navigazione” telematica) cui è destinato lo strumento un tempo usato solo per telefonare. Il messaggio in oggetto, secondo il Giurì, si chiude con la non motivata proclamazione dell’essere la rete Vodafone “la n. 1”, uno slogan perentorio, la cui valenza comunicazionale è agevolmente decifrabile non come “innocua iperbole”, ma come vanto dal significato preciso (“la più performante”). Affermazione che richiederebbe il rigoroso adempimento di un complesso compito informativo e probatorio, nel caso di specie del tutto assente.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione esaminata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina limitatamente alla frase “la n. 1 in Italia” ed in tali limiti ne ordina la cessazione.