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Pronuncia n. 89/2016 del 21/03/2017
Parti Comitato di Controllo c. Pool Pharma S.r.l.
Mezzi Stampa
Prodotto Integratore alimentare ‘Kilocal Magra
Messaggio Kilocal Magra. Utile per combattere il sovrappeso e ridurre la circonferenza addominale
Presidente Gambaro
Relatore Manfredi
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione esaminata non è in contrasto con il Codice di Autodisciplina.»

Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Pool Pharma s.r.l. (di seguito: Pool Pharma), in relazione al messaggio pubblicitario “Kilocal Magra utile per combattere il sovrappeso e ridurre la circonferenza addominale”, relativo al prodotto “Kilokal Magra”, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 e 23bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Ad avviso del Comitato, il messaggio veicolerebbe informazioni esorbitanti e ingannevoli, creando la falsa illusione di risolvere in tempi brevi un problema che rende chi ne è affetto particolarmente sensibile e vulnerabile. Espressioni come “utile per combattere il sovrappeso e ridurre la circonferenza addominale”, “per perdere peso”, “contrasta il gonfiore addominale dovuto all’accumulo di gas gastrointestinali, riducendo il girovita”, “induce la precoce sensazione di sazietà”, indurrebbero a ritenere che il prodotto renda possibile raggiungere una sicura perdita di peso, senza sacrifici dietetici e attività sportiva, oltre a correlare impropriamente l’accumulo di gas gastrointestinali con la circonferenza addominale.

Pool Pharma ha eccepito che il prodotto pubblicizzato è un dispositivo medico e in quanto tale riconosciuto attraverso una specifica procedura presso il Ministero della Salute, che ne attesta la conformità alla normativa vigente e in particolare riguardo all’efficacia indicata nel packaging e nel foglietto illustrativo. Il messaggio pubblicitario in questione sarebbe stato approvato dallo stesso Ministero della Salute e si limiterebbe ad illustrare le caratteristiche del prodotto senza alcuna enfatizzazione, in quanto la sua efficacia sarebbe presentata in termini di utilità e non come rimedio di per sé risolutivo o miracoloso.

Il Giurì ha anzitutto ribadito che nel sistema di autodisciplina della comunicazione commerciale non può postularsi alcuna equivalenza e nessun automatismo tra autorizzazione di un messaggio pubblicitario rilasciata da un organo amministrativo statale e conformità al Codice di Autodisciplina della medesima comunicazione commerciale. Ciò alla luce della considerazione che le autorizzazioni amministrative vengono emanate sulla base di norme diverse da quelle del Codice di Autodisciplina, e dunque possono fondarsi su presupposti diversi da quelli su cui deve basarsi un giudizio sulla liceità di un messaggio pubblicitario secondo le norme del Codice di Autodisciplina.

Pertanto, secondo il Giurì, tali autorizzazioni non sono di per sé sufficienti per assolvere all’onere probatorio ex art. 6 del Codice, ma possono costituire elementi di prova, soprattutto ove risulti che la pubblica amministrazione abbia verificato il merito del messaggio, come nel caso di specie. Il Giurì ha infatti rilevato che nel rilasciare l’autorizzazione, il Ministero ha anche curato di espungere dal testo originario del messaggio un’affermazione che ha ritenuto non rispondente al vero. E a ciò si aggiungono i dati ei riferimenti bibliografici prodotti dall’inserzionista e non contraddetti dal Comitato, secondo il Giurì la prova di cui l’inserzionista è gravato nel caso in questione è stata fornita. Inoltre il Giurì ha osservato che la comunicazione commerciale contesta che non diverge dall’informazione contenuta nel foglietto illustrativo, ma ne costituisce un mero ricalco, e tale informazione risulta autorizzata, dopo modifiche, dall’Autorità sanitaria competente. Dunque il Giurì non ha rilevato elementi per ritenere decettiva la comunicazione commerciale esaminata.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione esaminata non è in contrasto con il Codice di Autodisciplina.

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