Pronuncia | n. 71/2016 del 16/12/2016 |
Parti | Comitato di Controllo c. Cristanini S.p.A. |
Mezzi | Internet |
Prodotto | Prodotti per il diserbaggio |
Messaggio | “Diserbaggio termico” |
Presidente | Iudica |
Relatore | Ubertazzi |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità litigiosa è in contrasto con l’art. 2 del CA nei limiti di cui in motivazione e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì in relazione al messaggio “diserbaggio termico” diffuso da Cristanini sulla stampa, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 e 10 del Codice di Autodisciplina.
Il messaggio, volto a pubblicizzare un prodotto per il diserbaggio, mostra in primo piano una ragazza, che si colloca in un giardino con piscina, indossa un bikini, calza sandali con un tacco molto alto guarda verso il pubblico dei lettori mentre impugna un attrezzo voluminoso con il quale sembra essere dedita al diserbaggio del giardino. Appena sotto lo slogan “DISERBAGGIO TERMICO” appare la scritta “dal 22 agosto un decreto del Ministero della salute vieta l’utilizzo di prodotti chimici per il diserbo”.
Ad avviso del Comitato di Controllo, il messaggio sarebbe in contrasto per un verso con l’art. 10, perché veicolerebbe una rappresentazione svilente della donna, utilizzata alla stregua di un mero oggetto del desiderio ed esposta in vetrina al pari dei servizi pubblicizzati, e per l’altro con l’art. 2, perché il claim “dal 22 agosto un decreto del Ministero della salute vieta l’utilizzo di prodotti chimici per il diserbo” lascerebbe intendere un generale divieto di diserbaggio con prodotti chimici, mentre tale divieto riguarderebbe soltanto le aree pubbliche frequentate da bambini.
Cristanini ha anzitutto affermato di aver cessato la campagna pubblicitaria contestata. Nel merito, la resistente ha negato la violazione dell’art. 10, sottolineando come la ragazza rappresentata sarebbe vestita in modo normale rispetto al contesto del giardino di una villa con piscina, non mostrerebbe al pubblico alcuna zona sessualmente equivocabile e sarebbe ritratta nell’atto di utilizzare il macchinario pubblicizzato senza ammiccamenti. Il decreto ministeriale evocato dal Comitato riguarderebbe anche zone quali il giardino della villa privata ove è ambientato il messaggio e dunque non indurrebbe in errore il pubblico.
Il Giurì non ha ritenuto il messaggio in contrasto con l’art. 10 in quanto, non sarebbe per sé inappropriato centrare il messaggio su una figura femminile di consumatore/utilizzatore del prodotto, né appaiono inappropriati – per quanto appariscenti – la postura o l’abbigliamento della modella, la cui critica non può porsi sul piano della violazione della dignità della persona, ma su quello diverso del buon gusto, di cui il Giurì non è giudice. Quanto ai rilievi ex. art. 2, il Giurì ha ritenuto la headline “dal 22 agosto un decreto Ministero della salute vieta l’utilizzo di prodotti chimici per il diserbo” ingannevole anzitutto perché il divieto evocato non è ancora entrato in vigore, e inoltre perché non è previsto dalla normativa vigente che tale divieto sia a carico dei privati cittadini, come la rappresentazione complessiva del messaggio lascerebbe intendere.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità litigiosa è in contrasto con l’art. 2 CA nei limiti di cui in motivazione e ne ordina la cessazione.