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Pronuncia n. 84/2016 del 25/11/2016
Parti Vodafone Italia S.p.A. c. Telecom Italia S.p.A.
Mezzi Materiali punto vendita
Prodotto Rete in fibra ottica Telecom
Messaggio La rete in fibra ottica numero uno in Italia”
Presidente Gambaro
Relatore Reale
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione contestata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Vodafone Italia S.p.A (di seguito: Vodafone) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Telecom Italia SpA (di seguito: TIM), in relazione al messaggio “La rete in fibra ottica numero uno in Italia” contenuto in vetrofanie esposte in alcuni negozi TIM di diverse città italiane, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Nel messaggio il claim è graficamente inserito in un fascio di cavi che sovrasta il profilo di alcuni celebri monumenti rappresentativi di città italiane. Tale complessiva rappresentazione, secondo Vodafone, rivendicherebbe alla rete in fibra ottica di TIM una superiorità assoluta e incondizionata, instaurando un confronto indiretto con i concorrenti. Tale superiorità non sarebbe tuttavia dimostrata, ad avviso di Vodafone, quantomeno sotto il profilo della velocità, riguardo al quale Vodafone avrebbe il primato, offrendo collegamenti in fibra ottica a 500 Mega al secondo, a fronte dei 300 offerti da TIM. Il confronto indiretto, ma inevitabile, con i concorrenti sarebbe altresì screditante nei confronti di Vodafone, dal momento che i messaggi compaiono in città come Milano e Torino, dove Vodafone offrirebbe una velocità di connessione tre volte superiore a quella offerta da TIM.

Telecom ha eccepito che il materiale pubblicitario contestato risalirebbe al 2014 ed è stato esposto in alcuni negozi in meno di una decina di giorni, recanti ancora il vecchio logo TIM. Tale materiale avrebbe già dovuto essere rimosso a cura dei punti vendita. Nel merito, il messaggio suggerirebbe unicamente un concetto di copertura della rete in fibra TIM estesa a diverse aree del Paese ed esprimerebbe pertanto un primato di presenza della rete sul territorio italiano, che sarebbe ampiamente dimostrato. Il messaggio non avrebbe alcuna valenza denigratoria, non essendoci alcun riferimento ai concorrenti.

Il Giurì ha ritenuto che lo slogan “numero 1 in Italia” abbinato a un marchio generale possa essere interpretato come affermativo di un primato generale relativo a tutti i prodotti reclamizzati e, dunque, come riferito a tutti i profili prestazionali offerti dall’inserzionista. Il Giurì non ha ritenuto che la composizione grafica del messaggio porti il consumatore a riferire la rivendicazione assoluta di primato unicamente alla copertura territoriale della fibra ottica offerta dell’operatore. La rete in fibra ottica di Telecom viene genericamente proclamata come la “numero 1 in Italia” senza che tale affermazione, ha affermato il Giurì, venga esplicitamente riferita alla sola copertura territoriale, né tale riferimento appare emergere con immediatezza dal semplice accostamento grafico del claim ai profili stilizzati di noti monumenti di città italiane. Il Giurì ha rilevato che il primato della rete in fibra ottica TIM viene affermato in maniera assoluta e indeterminata, ma non ha ritenuto la documentazione prodotta sufficiente a supportare tale rivendicazione di superiorità generica. Il Giurì ha quindi ravvisato l’ingannevolezza del messaggio nei confronti del consumatore, escludendo altri profili di contrasto con il Codice.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione contestata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.

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