Pronuncia | n. 52/2016 del 13/9/2016 |
Parti | Comitato di Controllo nei confronti di Madel S.p.A. |
Mezzi | Confezioni, sito internet |
Prodotto | Cosmetici ‘Winni’s Naturel – Personal Care’ |
Messaggio | “La sua formulazione limita al massimo l’insorgenza di …. disturbi endocrini/ormonali”; “Verifica che non siano presenti nei prodotti dell’azienda certificata sostanze di origine animale o che implicano l’uccisione, la detenzione o lo sfruttamento di animali”; “senza allergeni”; “prodotto ecocompatibile in base ai canoni INCI..”; “non contengono:….1,4 Diossano”; “materie prime di sola origine vegetale e biologica..” |
Presidente | Gambaro |
Relatore | Pozzo |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dato atto della dichiarazione dell’inserzionista relativamente ai claims rinunciati, dichiara che i messaggi residualmente in contestazione non sono in contrasto con il C.A.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Madel S.p.a. (di seguito: Madel), in relazione ad alcuni claim contenuti nel sito internet relativo alla linea di prodotti Winni’s Naturel denominata “Personal Care”, ritenendoli in contrasto con gli artt. 2 e 23 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
In particolare, ad avviso del Comitato, non sarebbe corretta l’affermazione “materie prime di sola origine vegetale”, posto che come risulterebbe dalle etichette dei prodotti, essi contengono conservanti sintetici e profumi (che possono essere anche di origine sintetica). Scorretto sarebbe altresì il vanto che i prodotti non sono stati testati sugli animali, dato che tale caratteristica è obbligatoria per legge e costituisce un requisito comune a tutti i prodotti cosmetici in commercio, non un pregio differenziale. Inoltre Madel non avrebbe fornito prova conclusiva sull’affermazione che i prodotti sono caratterizzati da una formulazione che “limita al massimo l’insorgenza … di disturbi endocrini/ormonali”. Anche l’espressione “senza allergeni” risulterebbe fuorviante in quanto si riferirebbe in realtà alla sola circostanza che il prodotto non contiene quegli elementi allergizzanti per i quali il Regolamento CE 1223/2009 prevede uno specifico obbligo di indicazione in etichetta. Allo stesso modo fuorviante sarebbe il vanto relativo all’assenza di Diossano nei prodotti, circostanza per legge comune a tutti i prodotti cosmetici. Infine, l’espressione “prodotto ecocompatibile in base ai canoni INCI” sarebbe priva di significato , in quanto l’INCI è una denominazione internazionale utilizzata per indicare in etichetta i diversi ingredienti presenti in un prodotto cosmetico.
Madel ha eccepito di aver modificato il messaggio alla luce di quasi tutte le contestazioni del Comitato, ma a suo avviso il vanto “senza allergeni” sarebbe stato riportato opportunamente in quanto la presenza di allergeni nei prodotti è al di sotto dello 0.01%, una percentuale che sarebbe equiparabile all’assenza. I prodotti pubblicizzati inoltre non conterrebbero Diossano (vietato per legge) neppure in traccia e ciò costituirebbe un pregio differenziale. La dicitura “prodotto ecocompatibile in base ai canoni INCI” farebbe invece riferimento ad una certificazione ottenuta sulla base di un esame degli ingredienti dei singoli prodotti.
Il Giurì ha ritenuto che in relazione ai claim rinunciati dalla Madel sia intervenuta la cessazione della materia del contendere. L’inserzionista ha peraltro dichiarato di rinunciare irrevocabilmente anche per il futuro alla divulgazione di uno specifico claim contestato dal Comitato e già modificato. Per quanto riguarda il claim “senza allergeni”, il Giurì ha ritenuto che alla luce dello stesso Regolamento citato dal Comitato l’assenza di allergeni è allo stato reclamizzabile quando quelli rilevanti sono assenti o presenti in misura non superiore alla soglia dello 0,01%. Relativamente al vanto sull’assenza di Diossano, il Giurì ha rilevato come il divieto di tale sostanza nei prodotti cosmetici sia comunque compatibile con la sua presenza in tracce minimali che possono derivare da contaminazioni occorse durante il processo di lavorazione dei prodotti stessi. Madel quindi, secondo il Giurì, avendo dimostrato che i propri prodotti non ne contengono neppure in tracce può avere interesse a comunicare tale pregio senza che questo diventi ingannevole per i consumatori, specie perché l’effetto reclamistico è apparso al Giurì del tutto modesto, non costituendo il cuore del messaggio.
«Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dato atto della dichiarazione dell’inserzionista relativamente ai claims rinunciati, dichiara che i messaggi residualmente in contestazione non sono in contrasto con il C.A.»