Pronuncia | n. 60/2016 del 19/7/2016 |
Parti | Natuzzi S.p.A. c. Poltronesofà S.p.A. |
Mezzi | TV |
Prodotto | Divani |
Messaggio | “Doppi saldi su tutta la collezione: sconto al 50% più fino al 40%”, “Doppi saldi Poltronesofà: al 50% aggiungiamo un ulteriore 40% … ma fai in fretta! Non perdere l’occasione di risparmiare il doppio! I doppi saldi terminano definitivamente domenica e non saranno prorogati” – “In Poltronesofà molto più dei saldi, corri! È l’ultima chance per risparmiare fino al 70% su tutta la collezione e pagare in 48 mesi senza interessi” – “Questa settimana in Poltronesofà c’è il miglior fuoritutto di sempre. Corri! Oltre 500 divani e poltrone in pronta consegna a partire da soli 99 Euro, ma fai in fretta! Il fuoritutto è solo per pochi giorni!” – “Doppi Saldi: 50+40%”, “Doppio regalo in Poltronesofà: non paghi l’IVA e in più aggiungiamo un ulteriore 22% di sconto” – “Molto più dei saldi”, “fuoritutto” – “Speciale stock, sconto 70% su 1000 divani” – “Artigiani della qualità”, “In Poltronesofà lavoro da 15 anni, per me essere artigiano della qualità significa far le cose per bene, e non c’è alternativa. Poltronesofà, sono un artigiano della qualità”, “In Poltronesofà aiuto il mio ufficio tecnico a creare nuovi modelli” |
Presidente | Ferrari |
Relatore | Cartella |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, a) dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 CA, relativamente alla ripetizione di campagne promozionali veicolate con claim che sottolineano l’urgenza nell’assunzione di una decisione di acquisto e ne ordina la cessazione. Sotto tale profilo dichiara che la pubblicità è inottemperante rispetto alla decisione n. 48/2014 del Giurì e pertanto dispone la pubblicazione per estratto del presente capo della decisione nel sito dello IAP; b) ritiene altresì che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 CA relativamente al contesto rappresentativo in cui viene veicolato il claim “siamo gli artigiani della qualità”. In questi limiti ne ordina la cessazione»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Data la particolare lunghezza e complessità della pronuncia, si riporta esclusivamente il dispositivo del Giurì. Su richiesta può essere fornita la versione integrale della pronuncia.
«Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, a) dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 CA, relativamente alla ripetizione di campagne promozionali veicolate con claim che sottolineano l’urgenza nell’assunzione di una decisione di acquisto e ne ordina la cessazione. Sotto tale profilo dichiara che la pubblicità è inottemperante rispetto alla decisione n. 48/2014 del Giurì e pertanto dispone la pubblicazione per estratto del presente capo della decisione nel sito dello IAP; b) ritiene altresì che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 CA relativamente al contesto rappresentativo in cui viene veicolato il claim “siamo gli artigiani della qualità”. In questi limiti ne ordina la cessazione»