Pronuncia | n. 34/2016 del 14/7/2016 |
Parti | Comitato di Controllo nei confronti di Mival S.r.l. |
Mezzi | Stampa |
Prodotto | Integratore alimentare “Easintol” |
Messaggio | “Mai più cibi vietati!” |
Presidente | Gambaro |
Relatore | Sarti |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Mival in relazione al messaggio “Mai più cibi vietati” apparso su Oggi in data 20 aprile 2016, e relativo al prodotto Easintol, ritenendolo in contrasto con l’art. 2 del Codice.
Il messaggio presenta alcuni cibi comuni sui quali compare un’etichetta con la scritta “Vietato”, mentre la parte testuale, fra le altre, recita: “… ti basta una compressa prima dei pasti per tornare a mangiare con gusto e senza rinunce. Easintol, tutto il piacere del cibo senza i problemi delle intolleranze”.
Per il Comitato di Controllo, il messaggio risulta fuorviante e scorretto, in quanto lascerebbe intendere un’inverosimile efficacia del prodotto pubblicizzato. Sarebbe infatti illusoria la promessa che la sola assunzione di tale integratore possa consentire a chiunque soffra di intolleranze alimentari di poter mangiare anche cibi che l’intolleranza gli impedisce di assumere. Il messaggio inoltre non considera che in caso di intolleranze gravi, quale può essere quella al glutine, la promessa veicolata dal messaggio si rivelerebbe anche potenzialmente pericolosa.
Mival ha eccepito che l’affezione solo parziale a intolleranze comunque non fa venir meno l’utilità del prodotto per chi liberamente decida di avvalersene. L’intolleranza al glutine non presenta profili di particolari gravità, quando non associata a vere e proprie malattie come la celiachia. L’efficacia vantata sarebbe inoltre dimostrata scientificamente.
Per il Giurì, dal punto di vista della percezione del messaggio da parte del consumatore, la pubblicità contestata rivendica benefici in termini assoluti e non limitati alle reazioni al lattosio e ai vantaggi per il colon (che il Giurì riconosce a Mival di avere dimostrato), benefici che un messaggio pur sintetico ben potrebbe invece puntualizzare. Il Giurì ritiene perciò che il messaggio sia complessivamente ingannevole e lascia alla responsabilità di Mival la decisione relativa alle possibili tecniche di realizzazione di una pubblicità incentrata sugli specifici vantaggi del prodotto puntualmente documentabili.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.