Pronuncia | n. 32/2016 del 24/5/2016 |
Parti | Comitato di Controllo nei confronti di ING BANK N.V. Milan Branch |
Mezzi | TV, Stampa |
Prodotto | Iniziativa “Accredita e raddoppia 2016” legata al “Conto Corrente Arancio” |
Messaggio | “Sorridi. Questo mese lo stipendio vale doppio.” – “ING DIRECT ti dà di più. Con il Concorso Accredita e Raddoppia per 10 clienti al mese lo stipendio vale doppio.” |
Presidente | Iudica |
Relatore | De Giorgi |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con gli artt. 2 e 21 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole Art. 21 – Manifestazioni a premio |
Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di ING BANK N.V. Milan Branch, in relazione alla pubblicità di quest’ultima diffusa attraverso tv e stampa, relativa all’iniziativa “Accredita e Raddoppia” del “Conto Arancio”, ritenendola in contrasto con l’art. 2 e 21 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Nello spot, in particolare, mentre due ragazze ammirano la vetrina di un negozio di scarpe, arriva un sms sullo “smartphone personificato” di una di loro con cui si comunica che questo mese ha vinto e che il suo stipendio “vale doppio”. La destinataria, contenta, comincia a scegliere diverse paia di scarpe. Lo speaker afferma: “ING DIRECT ti dà di più. Con il concorso Accredita e Raddoppia per 10 clienti al mese lo stipendio vale doppio”, mentre una grafica mostra il raddoppio di una montagnetta di monete.
Ad avviso del Comitato, i messaggi indurrebbero in errore il pubblico riguardo alle caratteristiche dell’iniziativa pubblicizzata, lasciando intendere che la stessa consenta di conseguire un premio che non corrisponde a quello realmente ottenibile. Il concorso consiste infatti in un’estrazione mensile che mette in palio per 10 clienti premi per un valore pari all’importo dello stipendio o della pensione accreditati, sino ad un massimo di 2.000 euro. I premi consistono unicamente in buoni acquisti o carte regalo da spendere in precisi ambiti. Ad avviso del Comitato, i messaggi sarebbero invece volti ad accreditare il convincimento che i 10 clienti estratti mensilmente tra quelli che hanno accreditato stipendio o pensione nel conto pubblicizzato possano disporre di un introito doppio.
ING BANK N.V. ha eccepito che la soglia di 2.000 euro sarebbe in linea con la media degli stipendi dei clienti ING DIRECT e in generale con gli stipendi italiani che sarebbero in media di gran lunga più bassi secondo le rilevazioni ISTAT del 2015. Essendo vietato corrispondere premi in denaro, i messaggi non indurrebbero in errore i consumatori data l’ampia gamma di scelta per gli acquisti offerta dai premi. La promessa “il tuo stipendio vale doppio” indicherebbe correttamente la possibilità di aumentare il potere d’acquisto, il valore dello stipendio, con la soddisfazione di desideri voluttuari, quali possono essere le paia di scarpe in più rappresentati nello spot. I buoni regalo sarebbero inoltre uno strumento particolarmente diffuso per fare acquisti. I messaggi infine rinviano al regolamento completo presente sul sito internet, cui peraltro i clienti ING DIRECT sarebbero particolarmente avvezzi, essendo questa una banca online.
Il Giurì ha osservato che i destinatari dei messaggi sono persone che si vogliono allettare ad accreditare lo stipendio o la pensione sul “Conto Arancio”, se già clienti, o addirittura ad aprire il Conto stesso, con una promessa allettante di raddoppio dello stipendio. Tali soggetti sono, ad avviso del Giurì, potenzialmente ignari della normativa che inibisce premi in denaro e, trattandosi dei messaggi pubblicitari di una banca, si attendono ragionevolmente soldi e non buoni per acquistare merci, sia pure variegate.
Il Giurì ha quindi ritenuto che i messaggi creino aspettative destinate a delusione e che non possano ritenersi sufficienti ad assolvere l’obbligo informativo le scritte riportate a caratteri ridotti nei messaggi e che rinviano ad altre fonti informative.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara la pubblicità contestata in contrasto con gli artt. 2 e 21 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione.