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Tempi tecnici di attuazione

Regolamento sui tempi tecnici di attuazione
delle decisioni autodisciplinari

Con riferimento ai punti c) e d) delle Norme Preliminari e Generali del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e tenuto conto che obiettivo degli artt. 38 e 39 è quello di perseguire la cessazione più rapida possibile della comunicazione commerciale ritenuta non conforme al Codice, il Consiglio Direttivo dell’Istituto ha stabilito in 5 giorni lavorativi il termine entro il quale deve cessare la comunicazione commerciale riprovata. Detto termine è da intendersi come limite massimo e decorre dal giorno lavorativo successivo alla pronuncia in udienza del dispositivo del Giurì. 

La Segreteria dell’Istituto, il giorno stesso della decisione, comunica tale dispositivo a tutte le parti ed a tutti i mezzi citati che potranno farsi parte diligente per informare della decisione eventuali altri interessati. 

In considerazione delle peculiari caratteristiche della stampa periodica, l’ordine di cessazione dovrà essere eseguito entro i tempi tecnici strettamente indispensabili.  

L’ordine di cessazione che riguardi la confezione del prodotto (termine comprensivo di ogni elemento costituente l’abbigliaggio) e l’espositore del prodotto dovrà essere eseguito di regola nel termine di 120 giorni dal deposito della motivazione della decisione del Giurì, fermo restando l’obbligo di buona fede dell’inserzionista di attivarsi per adempiere al più presto a detto ordine. Le confezioni e gli espositori del prodotto immessi sul mercato dall’inserzionista prima della scadenza di detto termine potranno essere commercializzati fino al loro naturale esaurimento. 

Qualora il Giurì ritenga che un messaggio non sia conforme all’art. 42 perché diffonde un messaggio già dichiarato in contrasto con le norme del Codice, l’ordine di cessazione dovrà essere eseguito immediatamente. Tuttavia qualora il messaggio sia su una confezione il termine per l’esecuzione è di 30 giorni; ciò vale sia nel caso in cui il messaggio condannato fosse già presente sulle confezioni e l’ordine di cessazione non eseguito entro i 120 giorni, sia nel caso di messaggio diffuso con altri mezzi e successivamente inserito sulle confezioni.

Per i provvedimenti del Comitato di Controllo il termine perentorio decorre dalla scadenza del termine per proporre opposizione. 

In ogni caso, termini più ampi potranno essere valutati dal Giurì a fronte di particolari esigenze tecniche. 

L’utente pubblicitario, in relazione alla propria responsabilità per una tempestiva e concreta esecuzione delle decisioni assunte nei riguardi della sua comunicazione commerciale, è tenuto a comunicare per iscritto (e-mail) alla Segreteria dell’Istituto, entro il giorno lavorativo successivo a quello della decisione definitiva degli organi autodisciplinari, di essersi già attivato per far sospendere il messaggio in parola, non oltre i termini massimi suindicati, su tutti i mezzi inseriti nella pianificazione della campagna.

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