Newsletter

Il messaggio pubblicitario relativo all’integratore Melachron Vitabasix è stato ritenuto ingannevole poiché veicola promesse che trascendono gli effetti legittimamente vantabili da un integratore alimentare.

Ingiunzione n. 6/25 del 4/02/25 e 14/02/25
Nei confronti di LHP, Inc.
Mezzi Stampa
Prodotto Integratore Melachron Vitabasix
Messaggio sonno rigenerante”; “meno senso di fatica e più vitalità
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole -, 23 bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici –

Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali relative al prodotto ‘Melachron’, rilevate su La Nazione del 25 e 27 gennaio 2025 e su La Repubblica- Milano dell’8 febbraio 2025 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Innanzitutto, occorre premettere che non appare chiara la natura del prodotto pubblicizzato, dato che nella sua composizione si rilevano 3 o 5 mg di melatonina, un dosaggio ammissibile unicamente per i farmaci. Il prodotto, tuttavia, non risulterebbe registrato nel sito AIFA e i messaggi non recano alcuna indicazione riguardo alla necessaria autorizzazione alla pubblicità da parte del Ministero della Salute.

Procedendo comunque ad esaminare le affermazioni pubblicitarie, ritenendo che esse si riferiscano a un integratore alimentare (fermo restando quanto premesso in relazione alla composizione di “Melachron”), le stesse non risultano conformi al dettato degli artt. 2 e 23 bis del Codice, poiché veicolano promesse che trascendono gli effetti legittimamente vantabili da un integratore alimentare.

I messaggi promuovono “Melachron” in un caso, per lenire i disagi della menopausa, nell’altro, per affrontare il lavoro notturno (se si svolge un lavoro di fatica o che richieda turni). I claim però esorbitano quanto ammesso da EFSA, l’Autorità per la sicurezza alimentare, in relazione alla melatonina, per la quale si può affermare unicamente di “alleviare gli effetti del jet lag” e di contribuire “alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno”, senza ritenere giustificato alcun riferimento alla qualità del sonno (non sono pertanto accettabili le promesse: “sonno rigenerante”; “meno senso di fatica e più vitalità”).

Anche i riferimenti alla funzione tiroidea ed alla osteoporosi, pur espressi solamente in temini di “aiuto”, non godono del necessario supporto di claims.

Non va, infine, sottovalutato che nella valutazione dei messaggi si deve tenere conto anche della particolare sensibilità del pubblico verso i temi della salute e dell’aspetto fisico, sicché la comunicazione pubblicitaria deve essere improntata al massimo senso di responsabilità.

 

Consulta tutte le decisioni iscrivendoti all’Archivio IAP

Torna all’elenco delle decisioni

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50