Ingiunzione | n. 3/25 del 7/01/25 |
Nei confronti di | RPF Srl |
Mezzi | Stampa |
Prodotto | Idrastin |
Messaggio | “Contribuisce a correggere e prevenire le discromie evidenti contrastando la loro ricomparsa” e “Migliora la luminosità della pelle per un incarnato radioso ed omogeneo” “Utile per melasma, macchie solari, lesioni acneiche, iperpigmentazioni post infiammatorie, macchie da profumo o farmaci, trattamento preventivo e di mantenimento nelle applicazioni laser” |
Articoli violati | 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale – |
Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario Idrastin “Trattamento Cosmetico Intensivo”, rilevato su Natural Style nel mese di ottobre 2024 e sulle pagine del sito errepieffe.it relative al prodotto ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto l’inserzionista non ha ottemperato alla richiesta, formulata dal Comitato di Controllo in data 20 novembre 2024 ai sensi degli artt. 32 e 6, di fornire dimostrazione dei vanti relativi al prodotto ‘Idrastin’. In particolare: “Contribuisce a correggere e prevenire le discromie evidenti contrastando la loro ricomparsa” e “Migliora la luminosità della pelle per un incarnato radioso ed omogeneo”.
La documentazione inviata dall’inserzionista, che nonostante i solleciti non ha fornito lo studio completo, risulta allo stato carente in quanto in mancanza di una descrizione dettagliata del protocollo non vi sono elementi sufficienti per identificare le caratteristiche dei soggetti arruolati nello studio (per esempio grado e origine delle macchie) e non consente di affermare in termini così assoluti e circostanziati gli effetti vantati, non fornendo idoneo riscontro alle affermazioni veicolate nel messaggio e alle immagini molto suggestive, che mostrano risultati quasi completi di sparizione delle macchie.
Nello studio, inoltre, è indicato che i volontari hanno applicato una rigorosa fotoprotezione sia chimica sia fisica durante tutto il periodo nel quale sono stati sottoposti a valutazione clinica, condizione che non viene specificata nel messaggio.
Peraltro nelle nel sito internet dell’inserzionista, richiamato nel messaggio, l’efficacia dei principi attivi contenuti nei prodotti fa riferimento ad un’azione di tipo farmacologico, non ammessa per un prodotto cosmetico ed è indicato anche “Utile per melasma, macchie solari, lesioni acneiche, iperpigmentazioni post infiammatorie, macchie da profumo o farmaci, trattamento preventivo e di mantenimento nelle applicazioni laser”, ovvero alcune condizioni patologiche che non possono essere trattate con un prodotto cosmetico.
Secondo costante giurisprudenza autodisciplinare, il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.
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