Ingiunzione | n. 23/23 del 30/5/23 |
Nei confronti di | Isdin Srl |
Mezzi | Social network |
Prodotto | Prodotti Isdin |
Messaggio | “@isdinitalia” |
Articoli violati | 7- Identificazione della comunicazione commerciale – |
Il Presidente del Comitato di Controllo viste le storie “Isdin Italia”, rilevate sull’account Instagram @XXX in data 29-30 maggio 2023 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Nei contenuti delle storie l’influencer XXX si trova sull’Isola di Panarea per fare un tour, durante il quale viene costantemente taggato il brand “Isdin”, oltre che mostrati e promossi alcuni prodotti del marchio in questione.
Si tratta di una comunicazione che veicola un contenuto eminentemente promozionale, ma tale circostanza non risulta esplicitata, non consentendo agli utenti di riconoscere in modo immediato la natura dei video.
Il solo rimando all’account ufficiale dell’azienda @isdinitalia non può essere considerato elemento idoneo a rendere inequivocabile l’identificazione di tali contenuti come frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista.
Simili modalità non rientrano tra quelle previste dal Regolamento “Digital Chart”, richiamato nel Codice, che indica i principali accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement affinché risulti soddisfatto il requisito della immediata riconoscibilità dei contenuti promozionali.
Il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico – senza dover richiedere alcuno sforzo interpretativo – per la propria natura di messaggio espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.
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