Da IAP le prime regole sulla pubblicità di cripto-attività, NFT, trading on-line
Negli ultimi tempi si assiste all’aumento dell’offerta e dello scambio di cripto-attività, oltre che del trading online, fenomeni basati su innovazioni tecnologiche complesse che consentono un’ampia disintermediazione rispetto ai prodotti finanziari tradizionali. Tale nuova offerta ha una ricaduta sul piano pubblicitario con messaggi, spesso diffusi solo sul web, che talvolta nascondono insidie anche in ragione della novità del settore.
Per questa ragione l’Istituto dell’Autodisciplina pubblicitaria ha ritenuto importante aggiornare l’art. 27 del Codice di Autodisciplina, deputato a regolamentare la pubblicità delle operazioni finanziarie, e introdurre delle linee guida per la comunicazione commerciale delle cripto-attività. La complessità e la delicatezza della materia, che richiedono innanzi tutto chiarezza e trasparenza nei confronti degli utenti, ha dunque giustificato una regolamentazione ad hoc.
L’intervento autodisciplinare è opportuno anche per supplire a un’incompletezza regolatoria della materia: a distanza di oltre due anni dalla prima proposta legislativa europea sulle cripto-attività, solo a ottobre scorso è stata pubblicata la bozza del cosiddetto Regolamento MiCa. La tempistica che si delinea prevede l’obbligo di adeguamento per la fine del 2024, ovvero 18 mesi dopo l’entrata in vigore, prevista per la metà di quest’anno. In attesa di tale normativa, questi servizi vengono comunque pubblicizzati presso un pubblico spesso inconsapevole dell’elevato tasso di rischio ad essi connesso
E’ nello spirito autodisciplinare offrire risposte ‘rapide’ al mercato per condurre gli operatori entro binari di responsabilità e attenzione, e tutelare, al contempo, il pubblico dei consumatori dal rischio di ricevere informazioni commerciali fuorvianti o scorrette.
Attenzione verso i potenziali investitori che rientra tra gli obiettivi regolatori di Banca d’Italia e Consob. E non a caso rappresentanti delle due Autorità hanno proattivamente partecipato al tavolo di lavoro avviato dalla Commissione di Studio IAP sul tema, apportando contributi tecnici e di coerenza con gli indirizzi sulla materia, nel rispetto delle rispettive competenze e finalità.
Con le modifiche introdotte, che entreranno in vigore il prossimo 22 marzo, l’art. 27 del Codice cita esplicitamente la comunicazione commerciale di cripto-attività come oggetto della regolamentazione. Il principio guida è la richiesta di chiarezza nei confronti del consumatore, al fine di consentire scelte consapevoli anche a chi è privo di specifica preparazione. Qualora, inoltre, la proposta pubblicizzata non sia soggetta, o lo sia solo in parte, all’applicazione della normativa riguardante prodotti e servizi finanziari, bancari, assicurativi, e operazioni di investimento, ciò deve essere esplicitato nel messaggio, avvertendo sulla minore tutela del consumatore e l’eventuale assenza di poteri di supervisione e controllo per le autorità di vigilanza.
Le linee guida, inoltre, forniscono agli operatori suggerimenti concreti su come approcciarsi con responsabilità a una campagna pubblicitaria volta a promuovere strumenti altamente rischiosi e speculativi, spesso non adatti alla maggior parte dei consumatori come investimento, mezzo di pagamento o scambio, richiedendo chiarezza sulle avvertenze necessarie per rendere consapevoli i clienti del rischio di perdita anche totale del capitale investito e della mancanza di forme di tutela a loro disposizione.
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