Ingiunzione | n. 7/21 del 19/2/21 |
Nei confronti di | Vodafone Italia Spa |
Mezzi | Internet |
Prodotto | Passa a Vodafone |
Messaggio | “Fino a 100 Giga al mese, A partire da 7 euro, Nessun costo di attivazione”; “Passa a Vodafone – Fino a 100 Giga a partire da 7 euro” |
Articoli violati | 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – |
Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali diffuse nella sezione del sito internet Vodafone https://www.vodafone.it/eshop/mobile/offerte-telefonia-mobile/offerta-digital.html e annuncio sponsorizzato su Google “Passa a Vodafone – Fino a 100 Giga a partire da 7 euro”, rilevate in data 18/2/2021 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. In una sezione del sito internet del gestore di telecomunicazioni in questione viene prospettata agli utenti la possibilità di effettuare il passaggio dal proprio operatore ai servizi Vodafone con le promesse “Fino a 100 Giga al mese, A partire da 7 euro, Nessun costo di attivazione”. Scegliendo da un apposito menu a tendina l’operatore di provenienza, vengono presentate agli utenti le offerte attivabili. Di queste, solo per alcune, effettuando il passaggio da specifici e pochi operatori, è possibile ottenere le condizioni perentoriamente annunciate nel sito, oltre che nei testi dei messaggi rinvenibili come risultati sponsorizzati nel motore di ricerca Google, e mai tutte e tre insieme. Infatti, in alcuni casi (ad esempio con passaggio dagli operatori Fastweb e PosteMobile) a 7 euro al mese vengono offerti 50 Giga: i 100 Giga promessi fanno parte solo di offerte a partire da 9,99 euro. Se gli operatori di provenienza sono invece WindTre o Tim, i prezzi delle offerte proposte variano da 9,99 a 18,99 euro, i Giga inclusi sono al massimo 60 ed è previsto un costo di attivazione, in contraddizione con quanto perentoriamente promesso. A fronte quindi della vantata convenienza, le allettanti promesse veicolate, seppure nella misura massima (“fino a”) o minima (“a partire da”), risultano fuorvianti in quanto nella successiva navigazione di approfondimento dell’utente sono destinate a essere notevolmente ridimensionate. Da ciò discende, ad avviso dell’organo di controllo, che le comunicazioni commerciali contestate sono irrispettose del principio di correttezza previsto dalle norme autodisciplinari.
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