Pronuncia | n. 6/2019 del 12/2/2019 |
Parti | Iliad Italia S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A. |
Mezzi | Internet |
Prodotto | Offerte telefoniche Vodafone ‘Unlimited x3’, ‘Unlimited x4 Pro’ e ‘Unlimited RED’ |
Presidente | Gambaro |
Relatore | Finocchiaro |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA limitatamente alla informazione necessaria per comprendere la limitazione della navigazione “senza limiti” che non comprende i contenuti accessibili attraverso i link delle app, ed in questi limiti ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
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Iliad Italia S.p.A. (di seguito: Iliad) ha chiesto l’intervento del Giurì contestando l’inottemperanza da parte di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone) alla decisione del Giurì n. 66-64 bis del 24 luglio 2018, nella quale si ordinava la cessazione dei messaggi pubblicitari diffusi da Vodafone Italia S.p.A. relativi all’offerta commerciale di telefonia mobile Unlimited ritenuti in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina.
Iliad ritiene che i profili di ingannevolezza già censurati dal Giurì per omessa indicazione dei costi di attivazione dell’offerta, mancata indicazione della circostanza che la navigazione illimitata su alcune app non comprendeva i link che conducono a contenuti esterni all’app stessa e per omessa indicazione del costo sostenuto dall’utente dopo aver esaurito il volume mensile di GB compreso nell’offerta, siano stati mantenuti anche per la nuova campagna comunicativa, senza modifiche sul sito Internet di Vodafone. In subordine, Iliad afferma che il comportamento tenuto da Vodafone configurerebbe una violazione dell’art. 2 del Codice di Autodisciplina, stante l’effetto di agganciamento subito dal consumatore, che solo in un secondo momento verrebbe a conoscenza dei reali costi della promozione.
Vodafone ha eccepito che, a seguito della decisione n. 66-64 bis/2018, ha interrotto la diffusione dello spot televisivo contestato e rimosso i banner sull’homepage del proprio sito, modificando altresì le pagine informative interne, conformandosi al dettato dell’art. 2 del Codice di Autodisciplina. In particolare, l’informazione sul costo di attivazione per i consumatori già clienti Vodafone apparirebbe nella prima schermata dei dettagli di ciascuna delle offerte, assieme alle condizioni di applicabilità del prezzo promozionale di attivazione per i nuovi clienti. In relazione alla mancata comunicazione circa i limiti della navigazione su link esterni alle app, Vodafone precisa che la dicitura comparirebbe invece nella prima riga della sezione denominata “Giga per le app”. Infine, Vodafone afferma che su ciascuna pagina dedicata alle offerte “Unlimited” comparirebbe ora la dicitura “Quando finisci i Giga navighi a 2 euro ogni 200 Mega fino a 1 Mega”, adempiendo così all’obbligo di informazione sui costi da sostenere in caso di esaurimento del bundle di Giga a disposizione.
Il Giurì ha ritenuto che Vodafone abbia ottemperato alla decisione del Giurì n. 66-64bis/2018, rilevando tuttavia alcune criticità limitatamente all’informazione, necessaria per la comprensione dell’offerta, che “la navigazione senza limiti non comprende i contenuti accessibili attraverso i link delle app”. Al riguardo, premesso che la comunicazione commerciale in oggetto è veicolata al pubblico esclusivamente mediante il sito internet dell’offerente, tale informazione non è immediatamente percepibile e raggiungibile dal consumatore, essendo posta su una pagina diversa da quella nella quale è riportata l’offerta e soprattutto in una pagina che non è necessario consultare per aderire all’offerta stessa.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 C.A. limitatamente all’informazione necessaria per comprendere la limitazione alla navigazione “senza limiti” che non comprende i contenuti accessibili attraverso i link delle app, ed in questi limiti ne ordina la cessazione.