Pronuncia | n. 3/2019 del 22/1/2019 |
Parti | Vodafone Italia S.p.A: c. Iliad Italia S.p.A. |
Mezzi | Tv, Internet |
Prodotto | Offerte telefoniche Iliad |
Messaggio | “L’offerta continua per ulteriori 50.000 utenti” – “L’offerta è dedicata a 200.000 utenti” – “4G/4G+ ove disponibile. Info su iliad.it” |
Presidente e Relatore | Ferrari |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti,
1) dichiara che la pubblicità di Iliad “6,99”, visibile nel sito internet sino al 3/1/2019, è inottemperante alla decisione n. 78/2018, quanto alla relazione dell’offerta al raggiungimento delle dimensioni previste della platea dei destinatari; 2) dichiara che la pubblicità di Iliad “4,99”, tuttora visibile nel sito internet, è inottemperante alla decisione n. 78/2018, quanto alla relazione dell’offerta al raggiungimento delle dimensioni previste della platea dei destinatari; 3) dichiara che la pubblicità televisiva di Iliad è inottemperante alla decisione n. 82/2018, quanto alla insufficiente evidenza dei limiti dell’offerta; 4) di tutte le pubblicità ordina la cessazione nei limiti indicati; 5) dispone la pubblicazione dell’estratto della pronuncia per 15 giorni sul sito www.iliad.it nella stessa pagina di cui alle offerte indicate; in mancanza, per una volta, sul “Corriere della Sera” a cura dell’Istituto e a spese della parte soccombente.» Art. 42 – Inosservanza delle decisioni |
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Vodafone Italia S.p.A. (di seguito Vodafone) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Iliad Italia S.p.A. (di seguito Iliad) in relazione a due messaggi veicolati attraverso il sito internet e attraverso uno spot per sentir dichiarare l’inottemperanza alle pronunce 78/2018 e 82/2018.
Ad avviso di Vodafone, Iliad avrebbe continuato a diffondere attraverso il proprio sito internet messaggi concettualmente identici a quelli già censurati dalla pronuncia 72/2018 del Giurì, relativi: i) alla proroga a 50.000 utenti dell’offerta di 40 GB, minuti e SMS illimitati, a 6,99 €/mese (“L’offerta continua per ulteriori 50.000 utenti”); ii) all’offerta ‘Iliad Voce’, che al prezzo di 4,99 €/mese mette a disposizione minuti e SMS illimitati, e 40 MB di traffico dati (“L’offerta è dedicata a 200.000 utenti”). Relativamente alla pronuncia n. 82/2018, Vodafone ritiene che Iliad abbia diffuso un nuovo spot che, come i precedenti, si chiude con la promessa di ‘50 GB in 4G/4G+’, e con l’indicazione dei limiti di copertura del servizio 4G+ affidata alla identica nota ‘4G/4G+ ove disponibile. Info su iliad.it’, apposta con i medesimi illeggibili caratteri.
Iliad ha anzitutto eccepito la carenza di giurisdizione dello IAP circa i messaggi contestati, in quanto essa non aderisce al sistema di autodisciplina e le comunicazioni commerciali in esame non sono state diffuse attraverso mezzi di comunicazione aderenti allo IAP.
Nel merito delle contestazioni, Iliad fa presente che il messaggio “Offerta 6,99” sarebbe già stato modificato prima della presentazione dell’istanza avversaria, quello relativo all’“Offerta Voce” sarebbe una versione “sostanzialmente diversa” dai messaggi di cui alla pronuncia n. 78/2018 e che la contestazione relativa all’indicazione della validità dell’offerta con riferimento ad un numero massimo di utenti sarebbe già stata ritenuta infondata dal Giurì nella pronuncia n. 65-56/2018 e non sarebbe stata oggetto di accertamento nella pronuncia n. 78/2018, che ha censurato la pubblicità Iliad soltanto per la reiterazione delle promozioni. Relativamente alla pronuncia n. 82/2018, Iliad ha sottolineato che essa non conterrebbe alcun profilo di violazione dell’art. 2 CA, sia in relazione al contenuto delle cartine che riportano le aree di copertura delle tecnologie 4G e 4G+, sia alla necessità di indicare i limiti territoriali in maniera differenziata, sia al contenuto del claim “4G/4G+”, sia “al contenuto della nota informativa ‘4G/4G+ ove disponibile. Info su Iliad.it’”. Iliad fa presente di aver dato evidenza alla nota informativa “4G/4G+ ove disponibile” sia utilizzando il grassetto, sia prolungando la medesima da 6 a 8 secondi.
Il Giurì ritiene anzitutto infondata l’eccezione preliminare di Iliad in merito alla carenza di giurisdizione per due motivi: il presente giudizio tratta dell’inottemperanza di Iliad di una pronuncia del Giurì su una pubblicità che Vodafone ritiene sia stata riproposta in altra sede; apparirebbe quindi incongruo far valere il difetto di giurisdizione per il solo fatto che l’inserzionista abbia scelto un altro canale di comunicazione. Secondariamente, nel presente giudizio Iliad ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti di Vodafone, accettando implicitamente la giurisdizione del Giurì. Venendo al merito della dedotta inottemperanza alla pronuncia n. 78/2018, il Giurì ha ritenuto incondivisibili le argomentazioni di Iliad. In una prima versione della nuova pubblicità il consumatore viene infatti sollecitato, aderendo all’offerta di 40 GB al prezzo di € 6,99, a rientrare in un numero predeterminato di “fortunati” (50.000), senza indicazioni temporali ma con la precisazione che “l’offerta continua per ulteriori 50.000 utenti”. In una seconda versione il consumatore viene sollecitato, aderendo all’offerta di 40MB al prezzo di € 4,99, a rientrare in un numero predeterminato di utenti, elevato a 200.000. Di fronte a questi messaggi, il consumatore si è dunque trovato nella stessa condizione di coazione psicologica nella quale si era trovato di fronte alle offerte, reiterate, che hanno formato oggetto della precedente decisione del Giurì. Relativamente alla pronuncia n. 82/2018 va ricordato che il Giurì, pur non rilevando elementi di inottemperanza rispetto alla precedente pronuncia (64-56/2018), aveva comunque rilevato “profili di criticità” perché “il consumatore, in relazione all’enfasi sulla tecnologia ‘4G’ e ‘4G+’, non è adeguatamente avvertito del fatto che essa è limitata territorialmente”; il punto essenziale della questione era quindi il diritto del consumatore di conoscere con precisione i limiti territoriali delle tecnologie 4G e 4G+. La nota informativa di cui si discute non appare ancora sufficientemente chiara, quanto meno laddove non distingue gli ambiti di disponibilità delle due tecnologie e, pur nella nuova versione, appare tuttora molto difficilmente leggibile. In questi termini pertanto va riconosciuta l’inottemperanza anche alla pronuncia n. 82/2018. La pubblicazione della presente pronuncia consegue obbligatoriamente alla sua natura, trattandosi di giudizio di inottemperanza.
P.Q.M.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti:
1) Dichiara che la pubblicità di Iliad “6,99”, visibile nel sito Internet sino al 3.1.2019, è inottemperante alla decisione n. 78/2018, quanto alla relazione dell’offerta al raggiungimento delle dimensioni previste della platea dei destinatari.
2) Dichiara che la pubblicità di Iliad “4,99”, tuttora visibile nel sito Internet, è inottemperante alla decisione n. 78/2018, quanto alla relazione dell’offerta al raggiungimento delle dimensioni previste della platea dei destinatari.
3) Dichiara che la pubblicità televisiva di Iliad è inottemperante alla decisione n. 82/2018, quanto alla insufficiente evidenza dei limiti dell’offerta.
4) Di tutte le pubblicità ordina la cessazione nei limiti indicati.
5) Dispone la pubblicazione dell’estratto della pronuncia per 15 giorni sul sito www.iliad.it nella stessa pagina di cui alle offerte indicate; in mancanza, per una volta sul Corriere della Sera, a cura dell’Istituto e a spese della parte soccombente.