Pronuncia | n. 87/2018 del 4/12/2018 |
Parti | Comitato di Controllo c. Sofar S.p.A. |
Mezzi | Stampa |
Prodotto | Integratore alimentare ‘Cistiflux A Plus 36+0’ |
Messaggio | “Infezione alle vie urinarie?” |
Presidente | Gambaro |
Relatore | Sarti |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA limitatamente alla frase «infezioni delle vie urinarie?» ed in questi limiti ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di SOFAR S.p.A. (di seguito: Sofar), in relazione al messaggio stampa “Infezioni alle vie urinarie?”, relativo all’integratore “Cistiflux A Plus 36+0”, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 e 23bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Il claim “Infezioni alle vie urinarie?” risulterebbe improprio ad avviso del Comitato, in quanto indurrebbe a ritenere che il prodotto pubblicizzato possa rappresentare una soluzione per situazioni di natura patologica. Così come sarebbe impropria la vantata azione di prevenzione della cistite (“l’assunzione di 36mg di Proantocianidine di tipo A per periodi prolungati aiuta a prevenire la cistite”), posto che un integratore alimentare può vantare unicamente un’azione di contributo al mantenimento dello stato di benessere fisiologico delle vie urinarie e non può fare riferimento ad un’azione terapeutica o preventiva.
Sofar ha eccepito che il claim contestato sarebbe unicamente una domanda di introduzione alle proprietà del mirtillo contenuto nel prodotto pubblicizzato. Tutte le espressioni di efficacia del messaggio sarebbero infatti riferite a tale componente, a sostegno delle quali esistono riferimenti scientifici certi.
Il Giurì ha ritenuto che le produzioni di Sofar dimostrino l’efficacia del mirtillo in funzione di prevenzione delle infezioni delle vie urinarie. In questi termini il corpo dell’annuncio, secondo il Giurì, è sufficientemente chiaro in ordine alla legittima rivendicazione di proprietà preventive della componente dell’integratore costituita dal mirtillo rosso. Il Giurì ha invece ritenuto ingannevole l’headline “Infezioni alle vie urinarie?”, in quanto può far credere che il mirtillo abbia proprietà non solo di prevenzione, ma anche curative. Proprietà che non possono essere attribuite a un integratore alimentare. Nonostante nel testo successivo tale dichiarazione venga in qualche modo rettificata, resta comunque l’ingannevolezza del claim principale, che si impone per primo all’attenzione del consumatore.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA, limitatamente alla frase “Infezioni alle vie urinarie?” ed in questi limiti ne ordina la cessazione.