Pronuncia | n. 82/2018 del 9/11/2018 |
Parti | Vodafone Italia S.p.A. c. Iliad Italia S.p.A. |
Mezzi | Tv, internet |
Prodotto | Offerta telefonica ‘Iliad’ |
Messaggio | “30 GB in 4G/4G+” – “4G/4G+ ove disponibile. Info su iliad.it” – “50GB in 4G/4G+” |
Presidente | Di Cataldo |
Relatore | Leonini |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame è contraria all’art. 2 del Codice di Autodisciplina nei limiti di cui in motivazione, e in questi limiti ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Vodafone Italia spa ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Iliad spa per sentire dichiarare in contrasto con l’articolo 42 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale la pubblicità televisiva relativa a diverse offerte “in 4G/4G+” o, in subordine, l’ingannevolezza della stessa ai sensi dell’art. 2 del Codice.
Vodafone lamenta l’ingannevolezza della presentazione dell’offerta, che costituirebbe inottemperanza alla pronuncia del Giurì n. 64-56/2018, in quanto non verrebbero sufficientemente chiariti i limiti di fruibilità del servizio di connessione dati offerto con tecnologia 4G+ e 4G. La sola indicazione “4G/4G+ ove disponibile. Info su iliad.it”, a mezzo di una avvertenza in super di non facile lettura, unitamente alle indicazioni presenti sul sito, già ritenute insufficienti dal Giurì, non sarebbe elementi in grado di offrire una chiara informazione ai consumatori.
Iliad contesta la lettura del messaggio data da Vodafone e rileva che le nuove campagne pubblicitarie presenterebbero significativi elementi di differenziazione rispetto allo spot oggetto della decisione n. 64-56/2018. Si presentano infatti offerte con la possibilità di utilizzare il servizio di telefonia mobile di Iliad sia attraverso la tecnologia 4G che quella 4G+, con una chiara indicazione (nota fissa, non scorrevole, per un tempo prolungato, caratteri ingranditi) che vi sono dei limiti di fruibilità delle stesse, cosa peraltro ben nota ai consumatori, per i quali è di comune esperienza che qualsiasi tecnologia di trasmissione radiomobile non è utilizzabile sul 100% del territorio nazionale.
Il Giurì ritiene che le pubblicità contestate non costituiscano inottemperanza alla decisione n. 64-56/2018, in quanto non sono una sostanziale replica di quelle già sanzionate. Tuttavia permangono profili di criticità perché il consumatore in relazione all’enfasi sulla tecnologia 4G e 4G+ non è adeguatamente avvertito che essa è territorialmente limitata.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina nei limiti di cui in motivazione, e in questi limiti ne ordina la cessazione.