Pronuncia | n. 78/2018 del 26/10/2018 |
Parti | Iliad Italia S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A. |
Mezzi | Sito internet |
Prodotto | Offerta telefonica ‘Vodafone Simple+’ |
Messaggio | “Zero costi di attivazione e zero vincoli” – “Internet in 4G 20 Giga con hotspot incluso” – “Per le tue app social e chat Giga illimitati” – “Minuti e SMS 1000” – “9.99€ al mese” – “Solo oggi” – “Solo online fino al …” |
e istanza riconvenzionale | |
Parti | Vodafone Italia S.p.A. c. Iliad Italia S.p.A. |
Mezzi | Sito internet, tv |
Prodotto | Offerta telefonica ‘Iliad’ |
Messaggio | “30GB … 5.99€/mese per sempre. L’offerta continua per 200.000 utenti/100.000 utenti/50.000 utenti” – “40GB … 5.99€/mese per sempre. L’offerta continua per 200.000 utenti/50.000 utenti” – “… 6.99€/mese per sempre. L’offerta è dedicata a 500.000 utenti” – “50GB … 7.99€/mese per sempre. L’offerta è dedicata a 500.000 utenti” |
Presidente e Relatore | Ferrari |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara: 1) la pubblicità di Vodafone contestata è in contrasto con l’art. 2 CA quanto alla riproposizione della medesima offerta con diversi termini di scadenza entro breve tempo; 2) la pubblicità di Iliad contestata è in contrasto con l’art. 2 CA quanto alla riproposizione dell’offerta e alla sua relazione al raggiungimento delle dimensioni previste della platea dei destinatari. In questi termini ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Iliad Italia S.p.A. (“Iliad”) ha chiesto l’intervento del Giurì relativamente a un messaggio pubblicitario diffuso da Vodafone Italia S.p.A. (“Vodafone”), attraverso il proprio sito web, relativo all’offerta “Vodafone Simple+”.
Ad avviso di Iliad il messaggio “Zero costi di attivazione e zero vincoli”, accessibile attraverso un banner sulla homepage della società, sarebbe ingannevole in quanto soggetto a continui rinnovi, quasi sempre alle stesse condizioni, rendendo impossibile conoscere l’effettiva data di conclusione dell’offerta e sollecitandone la sottoscrizione attraverso il timer che scandisce un breve “tempo disponibile”, che non corrisponderebbe al vero.
Vodafone, dopo aver eccepito che si tratterebbe di messaggi diversi riferiti a diverse fasi della promozione caratterizzate da modifiche di alcune parti dell’offerta (10 o 20 GB), ha chiesto in via riconvenzionale l’intervento del Giurì ritenendo che la stessa Iliad adotti una politica comunicazionale tesa a “forzare” la volontà dei consumatori proponendo come limitate ad un certo numero di utenti (“L’offerta continua per 200.000 utenti/100.000 utenti/50.000 utenti”) una serie di offerte sostanzialmente uguali, che si succedono l’una all’altra. La comunicazione di Iliad subordinerebbe la validità dell’offerta a un elemento destinato a rimanere ignoto al consumatore (il numero di utenti a cui l’offerta è dedicata) e ciò li spingerebbe ad accettarla per non rimanere fuori dai limiti numerici di volta in volta indicati. Tali comunicazioni pubblicitarie sarebbero, ad avviso di Vodafone, in contrasto con l’art. 2 CA.
Il Giurì ritiene ingannevoli le campagne pubblicitarie di entrambe le parti per quanto concerne la reiterazione delle offerte in forme promozionali: da un lato infatti, Vodafone ha reiterato l’offerta originaria numerose volte stabilendo scadenze ravvicinate e ciò costituisce un inganno per l’utente, invitato a aderire nella convinzione – errata – che altrimenti essa andrebbe perduta. Si tratta di una scelta comunicazionale scorretta, già censurata dal Giurì. Dall’altro lato, il Giurì ritiene che la campagna di Iliad non sfugga agli stessi rilievi: senza indicare una scadenza temporale si fonda anch’essa su una coazione psicologica, consistente nell’indurre il consumatore a rientrare nel numero massimo di “fortunati” ai quali l’offerta è ristretta.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara: 1) la pubblicità di Vodafone contestata è in contrasto con l’art. 2 CA quanto alla riproposizione della medesima offerta con diversi termini di scadenza entro breve tempo; 2) la pubblicità di Iliad contestata è in contrasto con l’art. 2 CA quanto alla riproposizione dell’offerta e alla sua relazione al raggiungimento delle dimensioni previste della platea dei destinatari. In questi termini ne ordina la cessazione.